Sentenza 199/1994 (ECLI:IT:COST:1994:199)
Massima numero 20384
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PESCATORE - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
12/05/1994; Decisione del
12/05/1994
Deposito del 26/05/1994; Pubblicazione in G. U. 01/06/1994
Massime associate alla pronuncia:
20387
Titolo
SENT. 199/94 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - ACCERTAMENTO - VALUTAZIONE DA COMPIERE ALLO STATO DEGLI ATTI E DEL''ITER' DECISIONALE - CONSEGUENZE - RILEVANZA SUSSISTENTE SUBORDINATAMENTE AL RIGETTO DI UNA DELLE DOMANDE SOTTOPOSTE AL GIUDICE 'A QUO' - INDICAZIONE, NELL'ORDINANZA DI RIMESSIONE, DEL PRONUNCIAMENTO CHE QUEST'ULTIMO INTENDE ADOTTARE IN ORDINE A DETTA DOMANDA - NECESSITA' - MANCANZA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 199/94 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - ACCERTAMENTO - VALUTAZIONE DA COMPIERE ALLO STATO DEGLI ATTI E DEL''ITER' DECISIONALE - CONSEGUENZE - RILEVANZA SUSSISTENTE SUBORDINATAMENTE AL RIGETTO DI UNA DELLE DOMANDE SOTTOPOSTE AL GIUDICE 'A QUO' - INDICAZIONE, NELL'ORDINANZA DI RIMESSIONE, DEL PRONUNCIAMENTO CHE QUEST'ULTIMO INTENDE ADOTTARE IN ORDINE A DETTA DOMANDA - NECESSITA' - MANCANZA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
I requisiti dell'attualita' e della rilevanza della questione di legittimita' costituzionale devono essere valutati allo stato degli atti e dell''iter' decisionale del giudizio 'a quo', e non sulla base di un'eventuale e teorica applicabilita' della norma indubbiata; pertanto, ove l'effettiva applicazione di quest'ultima presupponga, in concreto, il rigetto di una delle distinte ed autonome domande proposte dall'attore, la mancanza, nell'ordinanza di rimessione, di ogni indicazione sulla sorte processuale o sostanziale di tale domanda, rende la sollevata questione inammissibile, per difetto di motivazione in punto di rilevanza. - v. O. nn. 139/1994, 384/1993; S. n. 346/1993. red.: L.I. rev.: S.P.
I requisiti dell'attualita' e della rilevanza della questione di legittimita' costituzionale devono essere valutati allo stato degli atti e dell''iter' decisionale del giudizio 'a quo', e non sulla base di un'eventuale e teorica applicabilita' della norma indubbiata; pertanto, ove l'effettiva applicazione di quest'ultima presupponga, in concreto, il rigetto di una delle distinte ed autonome domande proposte dall'attore, la mancanza, nell'ordinanza di rimessione, di ogni indicazione sulla sorte processuale o sostanziale di tale domanda, rende la sollevata questione inammissibile, per difetto di motivazione in punto di rilevanza. - v. O. nn. 139/1994, 384/1993; S. n. 346/1993. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte