Ordinanza 201/1994 (ECLI:IT:COST:1994:201)
Massima numero 20819
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
12/05/1994; Decisione del
12/05/1994
Deposito del 26/05/1994; Pubblicazione in G. U. 01/06/1994
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 201/94. REATI MILITARI (NELLA SPECIE: VIOLATA CONSEGNA AGGRAVATA) - PENE ACCESSORIE - RIMOZIONE DAL GRADO - RITENUTA AUTOMATICA APPLICABILITA' SOLO NEI RIGUARDI DI MILITARI NON LEGATI DA RAPPORTO DI IMPIEGO CON L'AMMINISTRAZIONE - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI MILITARI AI QUALI, NON ESSENDO LEGATI ALL'AMMINISTRAZIONE DA TALE RAPPORTO, LA SUDDETTA PENA ACCESSORIA NON SAREBBE IRROGABILE - QUESTIONE FORMULATA, OLTRE CHE IN VIA PURAMENTE IPOTETICA, NEI CONFRONTI DI NORMA NON ESATTAMENTE CONFIGURATA E DA CUI COMUNQUE NON DERIVA IL LAMENTATO VIZIO DI INCOSTITUZIONALITA' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 201/94. REATI MILITARI (NELLA SPECIE: VIOLATA CONSEGNA AGGRAVATA) - PENE ACCESSORIE - RIMOZIONE DAL GRADO - RITENUTA AUTOMATICA APPLICABILITA' SOLO NEI RIGUARDI DI MILITARI NON LEGATI DA RAPPORTO DI IMPIEGO CON L'AMMINISTRAZIONE - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI MILITARI AI QUALI, NON ESSENDO LEGATI ALL'AMMINISTRAZIONE DA TALE RAPPORTO, LA SUDDETTA PENA ACCESSORIA NON SAREBBE IRROGABILE - QUESTIONE FORMULATA, OLTRE CHE IN VIA PURAMENTE IPOTETICA, NEI CONFRONTI DI NORMA NON ESATTAMENTE CONFIGURATA E DA CUI COMUNQUE NON DERIVA IL LAMENTATO VIZIO DI INCOSTITUZIONALITA' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto sollevata nonostante la espressa prognosi, da parte del giudice rimettente, in linea di fatto, di concessione della sospensione condizionale della pena, destinata ad estendersi (art. 166, primo comma, cod. proc. pen., nel testo modificato dall'art. 4 della legge n. 19 del 1990) alle pene accessorie, ed inoltre - a parte che, nella specie, l'applicazione della pena accessoria deriverebbe non dall'impugnato art. 29 ma dall'art. 58 del cod. pen. mil. di pace - in quanto formulata sull'inesatto presupposto che la censurata applicabilita' della rimozione dal grado nei soli confronti dei militari non legati all'amministrazione militare da un rapporto di impiego sarebbe l'effetto di una parziale abrogazione - sicuramente non operata - dell'art. 29 doc. pen. mil. di pace da parte delle nuove disposizioni sulla destituzione dei dipendenti pubblici poste dall'art. 9 della citata legge n. 19 del 1990. - Sull'assoluta estraneita' della disciplina introdotta dall'art. 9 della legge n. 19 del 1990 rispetto a quella concernente l'applicazione delle pene accessorie anche di carattere interdittivo, v. S. n. 197/1993 e O. n. 137/1994. red.: S.P.
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto sollevata nonostante la espressa prognosi, da parte del giudice rimettente, in linea di fatto, di concessione della sospensione condizionale della pena, destinata ad estendersi (art. 166, primo comma, cod. proc. pen., nel testo modificato dall'art. 4 della legge n. 19 del 1990) alle pene accessorie, ed inoltre - a parte che, nella specie, l'applicazione della pena accessoria deriverebbe non dall'impugnato art. 29 ma dall'art. 58 del cod. pen. mil. di pace - in quanto formulata sull'inesatto presupposto che la censurata applicabilita' della rimozione dal grado nei soli confronti dei militari non legati all'amministrazione militare da un rapporto di impiego sarebbe l'effetto di una parziale abrogazione - sicuramente non operata - dell'art. 29 doc. pen. mil. di pace da parte delle nuove disposizioni sulla destituzione dei dipendenti pubblici poste dall'art. 9 della citata legge n. 19 del 1990. - Sull'assoluta estraneita' della disciplina introdotta dall'art. 9 della legge n. 19 del 1990 rispetto a quella concernente l'applicazione delle pene accessorie anche di carattere interdittivo, v. S. n. 197/1993 e O. n. 137/1994. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte