Ordinanza 205/1994 (ECLI:IT:COST:1994:205)
Massima numero 20809
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
12/05/1994; Decisione del
12/05/1994
Deposito del 26/05/1994; Pubblicazione in G. U. 01/06/1994
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 205/94. REATI MILITARI - IMPOSSIBILITA' DI INVOCARE A PROPRIA SCUSA L'IGNORANZA DEI DOVERI MILITARI (NELLA SPECIE DEGLI OBBLIGHI DELLE RECLUTE DI PRESENTARSI ALLE ARMI SECONDO QUANTO STABILITO DALL'ART. 543 DEL R.D. 3 APRILE 1942, N. 1133) - ASSERITA VIOLAZIONE, ALLA LUCE DELLE STATUIZIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE RIGUARDO ALL'ART. 5 COD. PEN., DEL PRINCIPIO DI PERSONALITA' DELLA RESPONSABILITA' PENALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA.
ORD. 205/94. REATI MILITARI - IMPOSSIBILITA' DI INVOCARE A PROPRIA SCUSA L'IGNORANZA DEI DOVERI MILITARI (NELLA SPECIE DEGLI OBBLIGHI DELLE RECLUTE DI PRESENTARSI ALLE ARMI SECONDO QUANTO STABILITO DALL'ART. 543 DEL R.D. 3 APRILE 1942, N. 1133) - ASSERITA VIOLAZIONE, ALLA LUCE DELLE STATUIZIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE RIGUARDO ALL'ART. 5 COD. PEN., DEL PRINCIPIO DI PERSONALITA' DELLA RESPONSABILITA' PENALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA.
Testo
Manifesta inammissibilita' della questione, avendo lo stesso giudice 'a quo' espressamente affermato, evidenziando per di piu' non pochi elementi a discolpa, che, nel caso, l'imputato (di mancanza alla chiamata) ha senza dubbio ignorato il contenuto del manifesto e che tale errore deve essere ricondotto alla disciplina dell'art. 47 del codice penale, cosicche' la dedotta e presupposta 'ignorantia legis' viene ad assumere, ai fini del decidere, una connotazione di totale irrilevanza. - O. n. 247/1991 e S. n. 325/1989. red.: S.P.
Manifesta inammissibilita' della questione, avendo lo stesso giudice 'a quo' espressamente affermato, evidenziando per di piu' non pochi elementi a discolpa, che, nel caso, l'imputato (di mancanza alla chiamata) ha senza dubbio ignorato il contenuto del manifesto e che tale errore deve essere ricondotto alla disciplina dell'art. 47 del codice penale, cosicche' la dedotta e presupposta 'ignorantia legis' viene ad assumere, ai fini del decidere, una connotazione di totale irrilevanza. - O. n. 247/1991 e S. n. 325/1989. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte