Sentenza 206/1994 (ECLI:IT:COST:1994:206)
Massima numero 20699
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  23/05/1994;  Decisione del  23/05/1994
Deposito del 02/06/1994; Pubblicazione in G. U. 08/06/1994
Massime associate alla pronuncia:  20700  20701


Titolo
SENT. 206/94 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - AMMISSIBILITA' - CONDIZIONI - NECESSARIA SCELTA DEL GIUDICE RIMETTENTE RIGUARDO ALLA INTERPRETAZIONE DELLA DISPOSIZIONE DENUNCIATA - POSSIBILITA' DI RITENERE TALE SCELTA NON ADEGUATAMENTE EFFETTUATA QUANDO, INDIVIDUATO IL CONTENUTO PRECETTIVO DELLA NORMA, VENGANO PROSPETTATE IPOTESI ALTERNATIVE ATTINENTI ALLA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELL'OGGETTO DELLA DISPOSIZIONE, IN RELAZIONE A DIVERSE POSSIBILI VALUTAZIONI COSTITUZIONALI DEL MEDESIMO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.

Testo
Se e' vero che spetta al giudice 'a quo', nella individuazione dell'oggetto della questione di costituzionalita', effettuare la scelta interpretativa sul significato della norma denunciata, detta scelta non puo' non dirsi compiuta quando il giudice, sulla scorta di una univoca individuazione del contenuto precettivo della norma stessa, prospetti, come nella specie, ipotesi alternative attinenti alla qualificazione giuridica dell'oggetto della disposizione, in relazione a diverse possibili valutazioni costituzionali del medesimo. (Sulla base di tale assunto la Corte, riguardo alla questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 14, terzo comma, d.l. n. 318 del 1986, conv. in l. n. 488 del 1986, prevedente il deferimento di determinate controversie in materia di revisione di aggi per l'accertamento e la riscossione di imposte comunali alla commissione arbitrale di cui r.d.l. n. 36 del 1931, ha respinto la eccezione di inammissibilita' avanzata in quanto tale disposizione, ad avviso del giudice rimettente, a seconda che fosse stata intesa nel senso del ripristino di una giurisdizione speciale ormai cessata, o nel senso del mantenimento in vita di una giurisdizione speciale precostituzionale, o, ancora, nel senso di configurare una forma di arbitrato, si sarebbe posta in contrasto, nella prima ipotesi, con l'art. 102, secondo comma, Cost.; nella seconda, con l'art. 108, secondo comma, Cost., e, nella terza, con gli artt. 24, primo comma, e 102, secondo comma, Cost.). - V. S. nn. 164/1985, 469/1988. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23  e ss.