Sentenza 206/1994 (ECLI:IT:COST:1994:206)
Massima numero 20700
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
23/05/1994; Decisione del
23/05/1994
Deposito del 02/06/1994; Pubblicazione in G. U. 08/06/1994
Titolo
SENT. 206/94 B. FINANZA LOCALE - CONTRATTI PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLE TASSE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - MISURE DELL'AGGIO E DEL CANONE FISSO - REVISIONE - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE - ATTRIBUZIONE DELLA RELATIVA COMPETENZA ALLA COMMISSIONE ARBITRALE, DI CUI ALL'ART. 1, R.D.L. N. 36 DEL 1931 - INGIUSTIFICATA ESCLUSIONE DELLA COMPETENZA DEGLI ORGANI ORDINARI DI GIURISDIZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE ' IN PARTE QUA'.
SENT. 206/94 B. FINANZA LOCALE - CONTRATTI PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLE TASSE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - MISURE DELL'AGGIO E DEL CANONE FISSO - REVISIONE - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE - ATTRIBUZIONE DELLA RELATIVA COMPETENZA ALLA COMMISSIONE ARBITRALE, DI CUI ALL'ART. 1, R.D.L. N. 36 DEL 1931 - INGIUSTIFICATA ESCLUSIONE DELLA COMPETENZA DEGLI ORGANI ORDINARI DI GIURISDIZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE ' IN PARTE QUA'.
Testo
L'art. 14, terzo comma, d.l. 1 luglio 1986, n. 318 (conv. in l. n. 488 del 1986), nella parte in cui - mediante rinvio all'art. 25, secondo comma, d.l. n. 55 del 1983 - demanda alla commissione arbitrale, prevista dall'art. 1, r.d.l. n. 36 del 1931, per il contenzioso relativo alle imposte di consumo, la definizione delle controversie in materia di revisione delle misure dell'aggio del minimo garantito e del canone fisso, convenute nei contratti per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicita', dei diritti sulle pubbliche affissioni e delle tasse di occupazione di spazi ed aree pubbliche, si pone, in relazione agli analoghi provvedimenti emanati con cadenza annuale, come una rinnovata scelta tipologica, in tema di finanza locale, per la soluzione di conflitti tra comuni e agenti di riscossione, avendo il legislatore attribuito alla commissione tale competenza - pur successivamente all'abolizione delle imposte di consumo e alla cessazione dei relativi contratti - di volta in volta, con conseguente impossibilita' di configurare la commissione stessa quale organo permanente. Tuttavia, secondo un principio gia' applicato dalla Corte, l'esclusione per tutta una serie di controversie della competenza degli organi ordinari di giurisdizione e' elemento sufficiente ad evidenziare l'illegittimita' della norma in esame, per violazione dell'art. 102, secondo comma, Cost., senza che occorra dare soluzione al problema sui rispettivi caratteri e sui rapporti concettuali fra arbitrato obbligatorio e giurisdizione speciale. Pertanto, il predetto art. 14, terzo comma, d.l. n. 318 del 1986, nella parte innanzi richiamata, e' costituzionalmente illegittimo. - Nello stesso senso, su analoga questione, S. n. 49/1994. - V. anche S. n. 35/1958. red.: A.M.M. rev.: S.P.
L'art. 14, terzo comma, d.l. 1 luglio 1986, n. 318 (conv. in l. n. 488 del 1986), nella parte in cui - mediante rinvio all'art. 25, secondo comma, d.l. n. 55 del 1983 - demanda alla commissione arbitrale, prevista dall'art. 1, r.d.l. n. 36 del 1931, per il contenzioso relativo alle imposte di consumo, la definizione delle controversie in materia di revisione delle misure dell'aggio del minimo garantito e del canone fisso, convenute nei contratti per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicita', dei diritti sulle pubbliche affissioni e delle tasse di occupazione di spazi ed aree pubbliche, si pone, in relazione agli analoghi provvedimenti emanati con cadenza annuale, come una rinnovata scelta tipologica, in tema di finanza locale, per la soluzione di conflitti tra comuni e agenti di riscossione, avendo il legislatore attribuito alla commissione tale competenza - pur successivamente all'abolizione delle imposte di consumo e alla cessazione dei relativi contratti - di volta in volta, con conseguente impossibilita' di configurare la commissione stessa quale organo permanente. Tuttavia, secondo un principio gia' applicato dalla Corte, l'esclusione per tutta una serie di controversie della competenza degli organi ordinari di giurisdizione e' elemento sufficiente ad evidenziare l'illegittimita' della norma in esame, per violazione dell'art. 102, secondo comma, Cost., senza che occorra dare soluzione al problema sui rispettivi caratteri e sui rapporti concettuali fra arbitrato obbligatorio e giurisdizione speciale. Pertanto, il predetto art. 14, terzo comma, d.l. n. 318 del 1986, nella parte innanzi richiamata, e' costituzionalmente illegittimo. - Nello stesso senso, su analoga questione, S. n. 49/1994. - V. anche S. n. 35/1958. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 102
co. 2
Altri parametri e norme interposte