Sentenza 207/1994 (ECLI:IT:COST:1994:207)
Massima numero 20780
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  23/05/1994;  Decisione del  23/05/1994
Deposito del 02/06/1994; Pubblicazione in G. U. 08/06/1994
Massime associate alla pronuncia:  23510  23511


Titolo
SENT. 207/94 A. LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - RITARDATO PAGAMENTO DI CREDITI - DISCIPLINA ADOTTATA NELL'ART. 429, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - LAMENTATO DETERIORE TRATTAMENTO, RISPETTO AI CREDITI COMUNI, DEI CREDITI VERSO I DATORI DI LAVORO E GLI ENTI PREVIDENZIALI - ESTRANEITA', SIA RISPETTO ALLA NORMA IMPUGNATA CHE AL GIUDIZIO 'A QUO', DEI CREDITI VERSO GLI ENTI PREVIDENZIALI - INAMMISSIBILITA', 'IN PARTE QUA', DELLA SOLLEVATA QUESTIONE.

Testo
L'incidente di costituzionalita' promosso, sotto profili attinenti in parte al principio di ragionevolezza e in parte al principio di eguaglianza, nei confronti dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., in quanto nelle controversie per ritardato pagamento di crediti, ivi disciplinate, riserverebbe, non soltanto ai datori di lavoro ma anche agli enti previdenziali un trattamento deteriore rispetto ai debitori comuni, non puo', per quanto riguarda i crediti previdenziali, aver corso, ostandovi la duplice ragione che oggetto del giudizio 'a quo' e' un credito di lavoro e soltanto a questa categoria di crediti ha riguardo la norma impugnata. (Inammissibilita', per irrilevanza, nella parte in cui vi sono state coinvolte le prestazioni erogate dagli enti previdenziali, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ.). red.: S.E. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte