Sentenza 207/1994 (ECLI:IT:COST:1994:207)
Massima numero 23510
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
23/05/1994; Decisione del
23/05/1994
Deposito del 02/06/1994; Pubblicazione in G. U. 08/06/1994
Titolo
SENT. 207/94 B. LAVORO (RAPPORTO DI) - CONTROVERSIE AVENTI AD OGGETTO CREDITI DEL LAVORATORE - ART. 429, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - CUMULO DEGLI INTERESSI LEGALI E DELLA RIVALUTAZIONE SULLE SOMME RELATIVE - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA, SOPRAVVENUTA A SEGUITO DELL'AUMENTO AL DIECI PER CENTO DEL SAGGIO DEGLI INTERESSI LEGALI, PER L'ECCESSO, CHE NE DERIVA, NELLA TUTELA DEI CREDITI DI LAVORO - PROFILO NON ATTINENTE AGLI ASPETTI GIURIDICI, MA SOLO A QUELLI ECONOMICI DEL PROBLEMA RICADENTI NELLA SFERA DELLE SCELTE DISCREZIONALI DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 207/94 B. LAVORO (RAPPORTO DI) - CONTROVERSIE AVENTI AD OGGETTO CREDITI DEL LAVORATORE - ART. 429, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - CUMULO DEGLI INTERESSI LEGALI E DELLA RIVALUTAZIONE SULLE SOMME RELATIVE - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA, SOPRAVVENUTA A SEGUITO DELL'AUMENTO AL DIECI PER CENTO DEL SAGGIO DEGLI INTERESSI LEGALI, PER L'ECCESSO, CHE NE DERIVA, NELLA TUTELA DEI CREDITI DI LAVORO - PROFILO NON ATTINENTE AGLI ASPETTI GIURIDICI, MA SOLO A QUELLI ECONOMICI DEL PROBLEMA RICADENTI NELLA SFERA DELLE SCELTE DISCREZIONALI DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Rispetto all'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui, secondo consolidata interpretazione giurisprudenziale, anche a seguito dell'entrata in vigore della legge 26 novembre 1990, n. 353 - che ha elevato al dieci per cento il saggio degli interessi legali - prevede il diritto del lavoratore a siffatti interessi cumulati con l'importo della rivalutazione sulle somme oggetto di condanne pronunciate in suo favore per crediti retributivi, non e' proponibile una censura di irrazionalita' sopravvenuta basata sull'assunto di un risultato economicamente sproporzionato in favore del creditore. Trattandosi di un profilo esclusivamente economico e non giuridico, esso infatti impegna la sfera riservata alle valutazioni discrezionali del legislatore. (Inammissibilita', sotto l'anzidetto profilo, della questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ.). - Cfr. S. n. 156/1991 e 119/1991. red.: S.E. rev.: S.P.
Rispetto all'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui, secondo consolidata interpretazione giurisprudenziale, anche a seguito dell'entrata in vigore della legge 26 novembre 1990, n. 353 - che ha elevato al dieci per cento il saggio degli interessi legali - prevede il diritto del lavoratore a siffatti interessi cumulati con l'importo della rivalutazione sulle somme oggetto di condanne pronunciate in suo favore per crediti retributivi, non e' proponibile una censura di irrazionalita' sopravvenuta basata sull'assunto di un risultato economicamente sproporzionato in favore del creditore. Trattandosi di un profilo esclusivamente economico e non giuridico, esso infatti impegna la sfera riservata alle valutazioni discrezionali del legislatore. (Inammissibilita', sotto l'anzidetto profilo, della questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ.). - Cfr. S. n. 156/1991 e 119/1991. red.: S.E. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte