Sentenza 207/1994 (ECLI:IT:COST:1994:207)
Massima numero 23511
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  23/05/1994;  Decisione del  23/05/1994
Deposito del 02/06/1994; Pubblicazione in G. U. 08/06/1994
Massime associate alla pronuncia:  20780  23510


Titolo
SENT. 207/94 C. LAVORO (RAPPORTO DI) - CONTROVERSIE AVENTI AD OGGETTO CREDITI DEL LAVORATORE - ART. 429, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - CUMULO DEGLI INTERESSI LEGALI E DELLA RIVALUTAZIONE SULLE SOMME RELATIVE ANCHE IN SEGUITO ALL'AUMENTO AL DIECI PER CENTO DEL SAGGIO DEGLI INTERESSI LEGALI - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA CREDITI DI LAVORO E CREDITI COMUNI - ESCLUSIONE - FONDAMENTO DELLA NORMA NELLA TUTELA PRIVILEGIATA COSTITUZIONALMENTE ACCORDATA AI LAVORATORI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Rispetto all'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui, secondo consolidata interpretazione giurisprudenziale, anche a seguito dell'entrata in vigore della legge 26 novembre 1990, n. 353 - che ha elevato al dieci per cento il saggio degli interessi legali - prevede il diritto del lavoratore a siffatti interessi cumulati con l'importo della rivalutazione sulle somme oggetto di condanne pronunciate in suo favore per crediti retributivi, va respinta -attesa la tutela privilegiata che costituzionalmente compete (art. 36 Cost.) al lavoratore - la censura di illegittimita' della medesima norma, sollevata, in riferimento al principio di eguaglianza, in considerazione di una pretesa disparita' di trattamento fra il titolare del credito di lavoro ed i creditori comuni. (Non fondatezza, sotto l'anzidetto profilo, della questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art, 3 Cost., nei confronti dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ.). red.: S.E. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte