Sentenza 208/1994 (ECLI:IT:COST:1994:208)
Massima numero 20722
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  23/05/1994;  Decisione del  23/05/1994
Deposito del 02/06/1994; Pubblicazione in G. U. 08/06/1994
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 208/94. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - PROVA TESTIMONIALE - TESTI INDIZIATI DEL REATO DI FALSA TESTIMONIANZA - OBBLIGO DI IMMEDIATA TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL PUBBLICO MINISTERO - FACOLTA' PER IL GIUDICANTE DI SOSPENDERE IL PROCEDIMENTO IN ATTESA DELL'ESITO DEL GIUDIZIO DI FALSITA' - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SOGGEZIONE DEL GIUDICE SOLTANTO ALLA LEGGE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Sia per l'abrogato codice di procedura penale, come ritenuto da consolidata giurisprudenza formatasi sotto la sua vigenza, sia per l'attuale codice, una volta disposta dal giudice, nel corso del dibattimento, la immediata trasmissione del verbale d'udienza al pubblico ministero per il reato di cui all'art. 372 cod. pen., la delibazione sulla falsita' delle dichiarazioni testimoniali deve comunque formare oggetto di apprezzamento 'incidenter tantum' da parte del medesimo giudice (chiamato a celebrare il dibattimento nel corso del quale la testimonianza e' resa) ed inoltre l'eventuale giudicato sulla falsita' non puo' in ogni caso fare stato in quel procedimento. Pertanto nessun tipo di compressione subisce il parametro di cui all'art. 101 Cost. dalla norma del vigente codice di procedura che - in cio' discostandosi dall'art. 458 cod. proc. pen. del 1930 - non consente al giudicante di sospendere il giudizio in corso in attesa della definizione del procedimento sulla falsa testimonianza, giacche' - contrariamente a quanto ha ritenuto il pretore rimettente - il giudice non e' tenuto in alcun modo a decidere sulla base di prove da lui per avventura ritenute false, ma a provvedere in conformita' alle regole di utilizzazione e valutazione probatoria che il codice di rito puntualmente traccia, con la possibilita' quindi di ritenere 'inattendibile' una determinata ricostruzione dei fatti e di trarre da cio' le proprie conclusioni senza che queste possano in alcun modo ritenersi 'assoggettate' ad una prospettazione contraria al vero. D'altronde inerisce ad un profilo metagiuridico, come tale estraneo non soltanto al tessuto del sistema, ma, cio' che piu' conta, al parametro costituzionale di cui si assume la lesione, invocare la riproduzione del potere sospensivo, che l'abrogato codice prevedeva in caso di falsa testimonianza, sull'avviso che tale potere rappresenterebbe strumento idoneo a consentire, 'sotto il profilo, per cosi' dire psicologico', la formazione di un corretto giudizio. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 101 Cost., dell'art. 207, secondo comma, cod. proc. pen.). red.: F.S. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 101

Altri parametri e norme interposte