Sentenza 209/1994 (ECLI:IT:COST:1994:209)
Massima numero 20713
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
23/05/1994; Decisione del
23/05/1994
Deposito del 02/06/1994; Pubblicazione in G. U. 08/06/1994
Titolo
SENT. 209/94 A. REGIONI IN GENERE - CONSIGLI REGIONALI - SVOLGIMENTO DELLE LORO FUNZIONI A LIVELLO DI AUTONOMIA E NON DI SOVRANITA' - CONSEGUENZE - NON SPETTANZA AD ESSI DELLE ECCEZIONALI DEROGHE ALLA GIURISDIZIONE, AMMISSIBILI NEI CONFRONTI DI ORGANI IMMEDIATAMENTE PARTECIPI DEL POTERE SOVRANO DELLO STATO.
SENT. 209/94 A. REGIONI IN GENERE - CONSIGLI REGIONALI - SVOLGIMENTO DELLE LORO FUNZIONI A LIVELLO DI AUTONOMIA E NON DI SOVRANITA' - CONSEGUENZE - NON SPETTANZA AD ESSI DELLE ECCEZIONALI DEROGHE ALLA GIURISDIZIONE, AMMISSIBILI NEI CONFRONTI DI ORGANI IMMEDIATAMENTE PARTECIPI DEL POTERE SOVRANO DELLO STATO.
Testo
Diversamente dalle assemblee parlamentari, le assemblee regionali, ivi compresa quella siciliana, svolgono le proprie attribuzioni a livello di autonomia (costituzionalmente garantita) e non di sovranita', sicche' non rientrano fra gli "organi costituzionali" - immediatamente partecipi del potere sovrano dello Stato e percio' situati ai vertici dell'ordinamento, in posizione di assoluta indipendenza e di reciproca parita' - nei confronti dei quali soltanto sono ammissibili deroghe alla giurisdizione, sempre di stretta interpretazione. - v. S. nn. 110/1970, 129/1981; sull'esenzione dei dipendenti delle Camere e della Presidenza della Repubblica dalla giurisdizione contabile della Corte dei conti, v. S. n. 129/1981; sull'assoggettamento, invece, dei dipendenti dei consigli regionali tanto al giudizio di conto che a quello di responsabilita', v. S. nn. 110/1970, 68/1971, 211/1972, 421/1988 e 995/1988. red.: L.I. rev.: S.P.
Diversamente dalle assemblee parlamentari, le assemblee regionali, ivi compresa quella siciliana, svolgono le proprie attribuzioni a livello di autonomia (costituzionalmente garantita) e non di sovranita', sicche' non rientrano fra gli "organi costituzionali" - immediatamente partecipi del potere sovrano dello Stato e percio' situati ai vertici dell'ordinamento, in posizione di assoluta indipendenza e di reciproca parita' - nei confronti dei quali soltanto sono ammissibili deroghe alla giurisdizione, sempre di stretta interpretazione. - v. S. nn. 110/1970, 129/1981; sull'esenzione dei dipendenti delle Camere e della Presidenza della Repubblica dalla giurisdizione contabile della Corte dei conti, v. S. n. 129/1981; sull'assoggettamento, invece, dei dipendenti dei consigli regionali tanto al giudizio di conto che a quello di responsabilita', v. S. nn. 110/1970, 68/1971, 211/1972, 421/1988 e 995/1988. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte