Sentenza 209/1994 (ECLI:IT:COST:1994:209)
Massima numero 20715
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
23/05/1994; Decisione del
23/05/1994
Deposito del 02/06/1994; Pubblicazione in G. U. 08/06/1994
Titolo
SENT. 209/94 C. CORTE DEI CONTI - GIUDIZI DI CONTO E DI RESPONSABILITA' - ATTIVITA' ISTRUTTORIE DELLA PROCURA GENERALE - RICHIESTA DI ATTI E DOCUMENTI IN POSSESSO DI AUTORITA' AMMINISTRATIVE O GIUDIZIARIE - ESERCIZIO DI TALE POTERE NEI CONFRONTI DI ORGANI "COSTITUZIONALI", OVVERO IN RELAZIONE A FUNZIONI LEGISLATIVE (DA QUALUNQUE SOGGETTO ESERCITATE) - POSSIBILITA' - ESCLUSIONE.
SENT. 209/94 C. CORTE DEI CONTI - GIUDIZI DI CONTO E DI RESPONSABILITA' - ATTIVITA' ISTRUTTORIE DELLA PROCURA GENERALE - RICHIESTA DI ATTI E DOCUMENTI IN POSSESSO DI AUTORITA' AMMINISTRATIVE O GIUDIZIARIE - ESERCIZIO DI TALE POTERE NEI CONFRONTI DI ORGANI "COSTITUZIONALI", OVVERO IN RELAZIONE A FUNZIONI LEGISLATIVE (DA QUALUNQUE SOGGETTO ESERCITATE) - POSSIBILITA' - ESCLUSIONE.
Testo
Ai sensi dell'art. 74 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, il potere della Corte dei conti di richiedere documenti e informazioni utili ai fini istruttori del giudizio contabile, puo' essere esercitato nei confronti delle "autorita' amministrative e giudiziarie"; da tale potere sono pertanto esclusi non soltanto gli "organi costituzionali" - quali la Camera, il Senato, la Presidenza della Repubblica e la Corte costituzionale - ma anche (sul piano oggettivo ed in ragione della loro primarieta') le funzioni legislative, da qualunque altro organo o soggetto esercitate, nonche' le attivita' ad esse direttamente strumentali (attivita' ispettive, commissioni d'inchiesta, poteri di controllo politico, etc.). - Sulla primarieta' delle funzioni legislative (statali e regionali), v. anche S. n. 285/1990. red.: L.I. rev.: S.P.
Ai sensi dell'art. 74 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, il potere della Corte dei conti di richiedere documenti e informazioni utili ai fini istruttori del giudizio contabile, puo' essere esercitato nei confronti delle "autorita' amministrative e giudiziarie"; da tale potere sono pertanto esclusi non soltanto gli "organi costituzionali" - quali la Camera, il Senato, la Presidenza della Repubblica e la Corte costituzionale - ma anche (sul piano oggettivo ed in ragione della loro primarieta') le funzioni legislative, da qualunque altro organo o soggetto esercitate, nonche' le attivita' ad esse direttamente strumentali (attivita' ispettive, commissioni d'inchiesta, poteri di controllo politico, etc.). - Sulla primarieta' delle funzioni legislative (statali e regionali), v. anche S. n. 285/1990. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte