Sentenza 210/1994 (ECLI:IT:COST:1994:210)
Massima numero 20723
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
23/05/1994; Decisione del
23/05/1994
Deposito del 02/06/1994; Pubblicazione in G. U. 08/06/1994
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 210/94. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI PERSONALI - DIVIETO DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE PER LA PERSONA AFFETTA DA AIDS CONCLAMATA O DA GRAVE DEFICIENZA IMMUNITARIA - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA E DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A SOGGETTI AFFETTI DALLA STESSA PATOLOGIA, MA IN STADI DIVERSI, E A QUELLI AFFETTI DA PATOLOGIE DIVERSE ALTRETTANTO GRAVI E IRREVERSIBILI - ESCLUSIONE - PARTICOLARE RILEVANZA DEL PROBLEMA DELLA INFEZIONE DA HIV ALL'INTERNO DELLA POPOLAZIONE CARCERARIA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 210/94. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI PERSONALI - DIVIETO DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE PER LA PERSONA AFFETTA DA AIDS CONCLAMATA O DA GRAVE DEFICIENZA IMMUNITARIA - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA E DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A SOGGETTI AFFETTI DALLA STESSA PATOLOGIA, MA IN STADI DIVERSI, E A QUELLI AFFETTI DA PATOLOGIE DIVERSE ALTRETTANTO GRAVI E IRREVERSIBILI - ESCLUSIONE - PARTICOLARE RILEVANZA DEL PROBLEMA DELLA INFEZIONE DA HIV ALL'INTERNO DELLA POPOLAZIONE CARCERARIA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Come gia' osservato dalla Corte in tema di rinvio obbligatorio della esecuzione della pena nei confronti delle persone affette da AIDS, al fondo delle scelte normative operate dal d.l. n. 139 del 1993, introduttivo, fra l'altro, dell'art. 286-bis cod. proc. pen., che dispone il divieto di custodia cautelare in carcere per la persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria - e non anche per i soggetti affetti dalla stessa patologia, ma in stadi diversi, o per quelli affetti da patologie diverse altrettanto gravi e irreversibli -, e' rinvenibile una esigenza tutt'altro che secondaria agli effetti del bilanciamento che quella scelta coinvolge, giacche' il legislatore ha inteso porre rimedio a situazioni di estrema drammaticita', quali sono quelle che scaturiscono dalla particolare rilevanza che il problema della infezione da HIV riveste all'interno della popolazione carceraria, essendo il carcere un luogo in cui si trova concentrato un alto numero di soggetti a rischio. Nessuna discriminazione e' quindi possibile intravedere tra malati 'comuni' e persone affette da AIDS circa il diverso regime che presiede alla scelta delle misure cautelari, in quanto le caratteristiche affatto peculiari che contraddistinguono quest'ultima sindrome adeguatamente giustificano un trattamento particolare, proprio perche' quest'ultimo si incentra sulla necessita' di salvaguardare il bene della salute nello specifico contesto carcerario; una finalita' dunque eterogenea rispetto ad altre gravi malattie, in ordine alle quali l'applicazione di misure diverse dalla custodia cautelare in carcere e' funzionale esclusivamente alle esigenze di salute del singolo. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 286-bis cod. proc. pen.). - V. S. n. 70/1994. red.: F.S. rev.: S.P.
Come gia' osservato dalla Corte in tema di rinvio obbligatorio della esecuzione della pena nei confronti delle persone affette da AIDS, al fondo delle scelte normative operate dal d.l. n. 139 del 1993, introduttivo, fra l'altro, dell'art. 286-bis cod. proc. pen., che dispone il divieto di custodia cautelare in carcere per la persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria - e non anche per i soggetti affetti dalla stessa patologia, ma in stadi diversi, o per quelli affetti da patologie diverse altrettanto gravi e irreversibli -, e' rinvenibile una esigenza tutt'altro che secondaria agli effetti del bilanciamento che quella scelta coinvolge, giacche' il legislatore ha inteso porre rimedio a situazioni di estrema drammaticita', quali sono quelle che scaturiscono dalla particolare rilevanza che il problema della infezione da HIV riveste all'interno della popolazione carceraria, essendo il carcere un luogo in cui si trova concentrato un alto numero di soggetti a rischio. Nessuna discriminazione e' quindi possibile intravedere tra malati 'comuni' e persone affette da AIDS circa il diverso regime che presiede alla scelta delle misure cautelari, in quanto le caratteristiche affatto peculiari che contraddistinguono quest'ultima sindrome adeguatamente giustificano un trattamento particolare, proprio perche' quest'ultimo si incentra sulla necessita' di salvaguardare il bene della salute nello specifico contesto carcerario; una finalita' dunque eterogenea rispetto ad altre gravi malattie, in ordine alle quali l'applicazione di misure diverse dalla custodia cautelare in carcere e' funzionale esclusivamente alle esigenze di salute del singolo. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 286-bis cod. proc. pen.). - V. S. n. 70/1994. red.: F.S. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte