Sentenza 250/2021 (ECLI:IT:COST:2021:250)
Massima numero 44430
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del
10/11/2021; Decisione del
10/11/2021
Deposito del 21/12/2021; Pubblicazione in G. U. 22/12/2021
Titolo
Impiego pubblico - Stabilizzazione di personale precario - Lavoratori somministrati presso pubbliche amministrazioni - Possibilità di essere assunti direttamente, da parte della amministrazione utilizzatrice, con contratti a tempo indeterminato, come per i lavoratori a termine - Esclusione - Denunciata disparità di trattamento - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 131010).
Impiego pubblico - Stabilizzazione di personale precario - Lavoratori somministrati presso pubbliche amministrazioni - Possibilità di essere assunti direttamente, da parte della amministrazione utilizzatrice, con contratti a tempo indeterminato, come per i lavoratori a termine - Esclusione - Denunciata disparità di trattamento - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 131010).
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata, dal Tribunale di Massa, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 20, comma 9, del d.lgs. n. 75 del 2017, nella parte in cui esclude i lavoratori somministrati dalla possibilità, riconosciuta ai lavoratori titolari di rapporto di lavoro a termine, di essere assunti dalle pubbliche amministrazioni utilizzatrici con contratti di lavoro a tempo indeterminato Tale esclusione non è irragionevole, non comportando il contratto di somministrazione a tempo determinato l'instaurazione di un rapporto di lavoro diretto tra lavoratore somministrato ed ente utilizzatore. Detto contratto costituisce, infatti, una fattispecie negoziale complessa, in cui due contratti si combinano per realizzare la dissociazione tra datore di lavoro e fruitore della prestazione di lavoro, secondo una interposizione autorizzata dall'ordinamento in quanto soggetta a particolari controlli e garanzie, quali condizioni per prevenire il rischio che l'imputazione del rapporto a persona diversa dall'effettivo utilizzatore si presti a forme di elusione delle tutele del lavoratore. Nell'ambito di tale fattispecie negoziale complessa si ha che il rapporto di lavoro è quello tra agenzia e dipendente e, rispetto ad esso, non rilevano le vicende del contratto concluso tra agenzia ed utilizzatore.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata, dal Tribunale di Massa, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 20, comma 9, del d.lgs. n. 75 del 2017, nella parte in cui esclude i lavoratori somministrati dalla possibilità, riconosciuta ai lavoratori titolari di rapporto di lavoro a termine, di essere assunti dalle pubbliche amministrazioni utilizzatrici con contratti di lavoro a tempo indeterminato Tale esclusione non è irragionevole, non comportando il contratto di somministrazione a tempo determinato l'instaurazione di un rapporto di lavoro diretto tra lavoratore somministrato ed ente utilizzatore. Detto contratto costituisce, infatti, una fattispecie negoziale complessa, in cui due contratti si combinano per realizzare la dissociazione tra datore di lavoro e fruitore della prestazione di lavoro, secondo una interposizione autorizzata dall'ordinamento in quanto soggetta a particolari controlli e garanzie, quali condizioni per prevenire il rischio che l'imputazione del rapporto a persona diversa dall'effettivo utilizzatore si presti a forme di elusione delle tutele del lavoratore. Nell'ambito di tale fattispecie negoziale complessa si ha che il rapporto di lavoro è quello tra agenzia e dipendente e, rispetto ad esso, non rilevano le vicende del contratto concluso tra agenzia ed utilizzatore.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
25/05/2017
n. 75
art. 20
co. 9
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte