Sentenza 211/1994 (ECLI:IT:COST:1994:211)
Massima numero 20548
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente PESCATORE - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
23/05/1994; Decisione del
23/05/1994
Deposito del 02/06/1994; Pubblicazione in G. U. 08/06/1994
Titolo
SENT. 211/94 C. INDUSTRIA E COMMERCIO - AZIENDE TERMALI - PARTECIPAZIONI AZIONARIE DELL'EX EAGAT - TRASFERIMENTO ALL'EFIM - CONSEGUIMENTO A TITOLO DI PROPRIETA' DA PARTE DI QUEST'ULTIMO - AFFERMAZIONE DEL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO - INCIDENZA SULLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI ACQUE MINERALI E TERMALI E DI ASSISTENZA SANITARIA - ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PROPOSTO DALLA REGIONE TOSCANA.
SENT. 211/94 C. INDUSTRIA E COMMERCIO - AZIENDE TERMALI - PARTECIPAZIONI AZIONARIE DELL'EX EAGAT - TRASFERIMENTO ALL'EFIM - CONSEGUIMENTO A TITOLO DI PROPRIETA' DA PARTE DI QUEST'ULTIMO - AFFERMAZIONE DEL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO - INCIDENZA SULLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI ACQUE MINERALI E TERMALI E DI ASSISTENZA SANITARIA - ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PROPOSTO DALLA REGIONE TOSCANA.
Testo
Le note con cui il Ministro dell'industria esprime al commissario liquidatore dell'Efim l'avviso che le partecipazioni azionarie delle aziende termali ex Eagat spettino in proprieta' all'Efim, si configurano come atti tra soggetti dell'ordinamento statale, relativi al procedimento di liquidazione dell'Efim, obiettivamente inidonei, di per se', a produrre un'incidenza diretta in ordine alla competenza regionale che la Regione Toscana ha inteso tutelare proponendo conflitto di attribuzione; ne' dette note negano il diritto delle regioni al successivo trasferimento in proprio favore delle aziende stesse, sicche' - mancando un'univoca affermazione che coinvolga il riparto di competenze costituzionalmente previsto - il problema se l'attuazione di tale diritto presupponga il trasferimento in proprieta' all'Efim o soltanto l'affidamento in gestione ad esso delle societa' ex Eagat, esorbita dallo schema dei conflitti di attribuzione, per collocarsi, invece, nell'ambito dei normali rimedi previsti dall'ordinamento generale. (Inammissibilita' del conflitto proposto dalla Regione Toscana in relazione alle note del Ministro dell'industria 8 luglio 1993 e 6 agosto 1993, prot. n. 3278). - V. massima precedente, nonche' S. nn. 309/1993, 217/1991, 223/1984. red.: L.I. rev.: S.P.
Le note con cui il Ministro dell'industria esprime al commissario liquidatore dell'Efim l'avviso che le partecipazioni azionarie delle aziende termali ex Eagat spettino in proprieta' all'Efim, si configurano come atti tra soggetti dell'ordinamento statale, relativi al procedimento di liquidazione dell'Efim, obiettivamente inidonei, di per se', a produrre un'incidenza diretta in ordine alla competenza regionale che la Regione Toscana ha inteso tutelare proponendo conflitto di attribuzione; ne' dette note negano il diritto delle regioni al successivo trasferimento in proprio favore delle aziende stesse, sicche' - mancando un'univoca affermazione che coinvolga il riparto di competenze costituzionalmente previsto - il problema se l'attuazione di tale diritto presupponga il trasferimento in proprieta' all'Efim o soltanto l'affidamento in gestione ad esso delle societa' ex Eagat, esorbita dallo schema dei conflitti di attribuzione, per collocarsi, invece, nell'ambito dei normali rimedi previsti dall'ordinamento generale. (Inammissibilita' del conflitto proposto dalla Regione Toscana in relazione alle note del Ministro dell'industria 8 luglio 1993 e 6 agosto 1993, prot. n. 3278). - V. massima precedente, nonche' S. nn. 309/1993, 217/1991, 223/1984. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte