Sentenza 213/1994 (ECLI:IT:COST:1994:213)
Massima numero 20703
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PESCATORE - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
23/05/1994; Decisione del
23/05/1994
Deposito del 02/06/1994; Pubblicazione in G. U. 08/06/1994
Massime associate alla pronuncia:
20704
Titolo
SENT. 213/94 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DI RIMESSIONE - ORDINE SEGUITO DAL GIUDICE 'A QUO' NELL'AFFRONTARE LE QUESTIONI DEDOTTE IN GIUDIZIO E, QUINDI, NEL SOLLEVARE INCIDENTE DI COSTITUZIONALITA' PRIMA DI VALUTARE ALTRI PUNTI A LUI SOTTOPOSTI - SINDACATO DELLA CORTE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.
SENT. 213/94 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DI RIMESSIONE - ORDINE SEGUITO DAL GIUDICE 'A QUO' NELL'AFFRONTARE LE QUESTIONI DEDOTTE IN GIUDIZIO E, QUINDI, NEL SOLLEVARE INCIDENTE DI COSTITUZIONALITA' PRIMA DI VALUTARE ALTRI PUNTI A LUI SOTTOPOSTI - SINDACATO DELLA CORTE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.
Testo
Va ribadito che non rientra tra i poteri della Corte sindacare l'ordine con il quale il giudice 'a quo' ha ritenuto di affrontare le questioni dedotte in giudizio e, dunque, sollevare incidente di legittimita' costituzionale prima di valutare altri punti a lui sottoposti. (Sulla base di tale principio e' stata respinta l'eccezione di inammissibilita', con la quale, in ordine alla questione di costituzionalita' dell'art. 20, primo comma, secondo periodo, l. 22 ottobre 1971, n. 865, si contestava che il giudice rimettente non aveva delibato nell'ordinanza sul punto - ritenuto pregiudiziale - della eccepita tardivita' del ricorso in reintegra, in astratto suscettibile di risultare decisivo per la controversia). - S. 73/1991. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Va ribadito che non rientra tra i poteri della Corte sindacare l'ordine con il quale il giudice 'a quo' ha ritenuto di affrontare le questioni dedotte in giudizio e, dunque, sollevare incidente di legittimita' costituzionale prima di valutare altri punti a lui sottoposti. (Sulla base di tale principio e' stata respinta l'eccezione di inammissibilita', con la quale, in ordine alla questione di costituzionalita' dell'art. 20, primo comma, secondo periodo, l. 22 ottobre 1971, n. 865, si contestava che il giudice rimettente non aveva delibato nell'ordinanza sul punto - ritenuto pregiudiziale - della eccepita tardivita' del ricorso in reintegra, in astratto suscettibile di risultare decisivo per la controversia). - S. 73/1991. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23