Sentenza 213/1994 (ECLI:IT:COST:1994:213)
Massima numero 20704
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PESCATORE - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
23/05/1994; Decisione del
23/05/1994
Deposito del 02/06/1994; Pubblicazione in G. U. 08/06/1994
Massime associate alla pronuncia:
20703
Titolo
SENT. 213/94 B. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - OCCUPAZIONI D'URGENZA - OCCUPAZIONI FINALIZZATE ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI INTERESSE STATALE - MANCATA ESECUZIONE DEL RELATIVO DECRETO ENTRO TRE MESI DALLA DATA DELLA SUA EMANAZIONE - LAMENTATA ESCLUSIONE, NEL CASO, DELLA DECADENZA, PREVISTA BENSI' DALLA LEGGE, MA, SECONDO IL GIUDICE 'A QUO', PER LE SOLE OCCUPAZIONI FINALIZZATE ALL'ESECUZIONE DI OPERE IN AMBITO REGIONALE - CONSEGUENTE DENUNCIATA IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO - QUESTIONE SOLLEVATA SU NON CONDIVISIBILE, ALLA LUCE DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO - NON FONDATEZZA.
SENT. 213/94 B. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - OCCUPAZIONI D'URGENZA - OCCUPAZIONI FINALIZZATE ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI INTERESSE STATALE - MANCATA ESECUZIONE DEL RELATIVO DECRETO ENTRO TRE MESI DALLA DATA DELLA SUA EMANAZIONE - LAMENTATA ESCLUSIONE, NEL CASO, DELLA DECADENZA, PREVISTA BENSI' DALLA LEGGE, MA, SECONDO IL GIUDICE 'A QUO', PER LE SOLE OCCUPAZIONI FINALIZZATE ALL'ESECUZIONE DI OPERE IN AMBITO REGIONALE - CONSEGUENTE DENUNCIATA IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO - QUESTIONE SOLLEVATA SU NON CONDIVISIBILE, ALLA LUCE DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO - NON FONDATEZZA.
Testo
Deve essere disatteso, ai fini del giudizio di costituzionalita' promosso per violazione del principio di eguaglianza, il presupposto interpretativo da cui muove il giudice 'a quo', secondo il quale l'impugnato art. 20, primo comma, l. n. 865 del 1971, per la parte in cui prevede la decadenza del decreto di occupazione di urgenza non seguito da occupazione nel termine di tre mesi, sarebbe applicabile alle sole occupazioni concernenti la realizzazione di opere in ambito regionale e non anche a quelle di interesse statale. Tale interpretazione, gia' in un primo tempo adottata dalla Cassazione, fa leva sulla distinzione del procedimento espropriativo di carattere generale, finalizzato ad opere di competenza statale e disciplinato dalla l. n. 2539 del 1865, rispetto a quello riguardante opere regionali, di cui alla stessa l. n. 865 del 1971, talche', quest'ultima legge troverebbe applicazione nei procedimenti relativi ad opere regionali solo - ex art. 4, d.l. n. 115 del 1974 e art. 1 ter, d.l. n. 119 del 1971, - relativamente all'indennita' di espropriazione e, per quel che piu' precisamente attiene al detto art. 20, solo - a seguito dell'intervenuta modifica apportata dall'art. 14, l. n. 10 del 1977 - relativamente al secondo comma dello stesso art. 20, il quale vieta la protrazione dell'occupazione oltre cinque anni dalla data di immissione del possesso. Senonche', come e' stato posto in luce dalla piu' recente interpretazione sistematica della stessa Cassazione, l'identita' di 'ratio' posta a base dei primi due commi della norma impugnata, e che e' quella di impedire che la protrazione del periodo ed il suo inizio dalla immissione in possesso possano tradursi in una indefinita compressione, senza ragionevoli limiti temporali alla efficacia di esso, del diritto di proprieta' e delle annesse facolta' di godimento, realizza una finalita' unitaria che razionalmente accomuna il regime delle opere di competenza statale e locale, cosicche' deve ritenersi che il citato art. 14, l. n. 10 del 1977, abbia inteso in effetti estendere anche la regola sui termini di decadenza, di cui al primo comma dell'art. 20, alla realizzazione di opere di competenza statale, con conseguente esclusione di diversita' di disciplina tra le due ipotesi. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, primo comma, secondo periodo, l. 22 ottobre 1971, n. 865, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - Cfr. la pronunce della Cassazione a Sezioni Unite, sopra richiamate, nn. 12587 del 1991 e 2081 del 3 marzo 1994. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Deve essere disatteso, ai fini del giudizio di costituzionalita' promosso per violazione del principio di eguaglianza, il presupposto interpretativo da cui muove il giudice 'a quo', secondo il quale l'impugnato art. 20, primo comma, l. n. 865 del 1971, per la parte in cui prevede la decadenza del decreto di occupazione di urgenza non seguito da occupazione nel termine di tre mesi, sarebbe applicabile alle sole occupazioni concernenti la realizzazione di opere in ambito regionale e non anche a quelle di interesse statale. Tale interpretazione, gia' in un primo tempo adottata dalla Cassazione, fa leva sulla distinzione del procedimento espropriativo di carattere generale, finalizzato ad opere di competenza statale e disciplinato dalla l. n. 2539 del 1865, rispetto a quello riguardante opere regionali, di cui alla stessa l. n. 865 del 1971, talche', quest'ultima legge troverebbe applicazione nei procedimenti relativi ad opere regionali solo - ex art. 4, d.l. n. 115 del 1974 e art. 1 ter, d.l. n. 119 del 1971, - relativamente all'indennita' di espropriazione e, per quel che piu' precisamente attiene al detto art. 20, solo - a seguito dell'intervenuta modifica apportata dall'art. 14, l. n. 10 del 1977 - relativamente al secondo comma dello stesso art. 20, il quale vieta la protrazione dell'occupazione oltre cinque anni dalla data di immissione del possesso. Senonche', come e' stato posto in luce dalla piu' recente interpretazione sistematica della stessa Cassazione, l'identita' di 'ratio' posta a base dei primi due commi della norma impugnata, e che e' quella di impedire che la protrazione del periodo ed il suo inizio dalla immissione in possesso possano tradursi in una indefinita compressione, senza ragionevoli limiti temporali alla efficacia di esso, del diritto di proprieta' e delle annesse facolta' di godimento, realizza una finalita' unitaria che razionalmente accomuna il regime delle opere di competenza statale e locale, cosicche' deve ritenersi che il citato art. 14, l. n. 10 del 1977, abbia inteso in effetti estendere anche la regola sui termini di decadenza, di cui al primo comma dell'art. 20, alla realizzazione di opere di competenza statale, con conseguente esclusione di diversita' di disciplina tra le due ipotesi. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, primo comma, secondo periodo, l. 22 ottobre 1971, n. 865, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - Cfr. la pronunce della Cassazione a Sezioni Unite, sopra richiamate, nn. 12587 del 1991 e 2081 del 3 marzo 1994. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte