Ordinanza 214/1994 (ECLI:IT:COST:1994:214)
Massima numero 20671
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  23/05/1994;  Decisione del  23/05/1994
Deposito del 02/06/1994; Pubblicazione in G. U. 08/06/1994
Massime associate alla pronuncia:  20670  20672  20673


Titolo
ORD. 214/94 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - POSSIBILITA' DI CONSIDERARLO ASSOLTO NEL CASO IN CUI LA RILEVANZA DELLA QUESTIONE EMERGA SUFFICIENTEMENTE DAL TENORE DELL'ORDINANZA DI RIMESSIONE - FATTISPECIE.

Testo
Non puo' assumersi la mancanza di motivazione sulla rilevanza della questione sollevata ai fini del giudizio di costituzionalita', se la rilevanza della questione stessa emerga sufficientemente dal tenore dell'ordinanza di rimessione. (Sulla base di tale principio e' stata rigettata l'eccezione di inammissibilita' prospettata in ordine alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, settimo comma, l. 30 dicembre 1991, n. 412, impugnato per violazione degli artt. 3 e 32 Cost.). red.: A.M.M. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 32

Altri parametri e norme interposte