Ordinanza 214/1994 (ECLI:IT:COST:1994:214)
Massima numero 20671
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
23/05/1994; Decisione del
23/05/1994
Deposito del 02/06/1994; Pubblicazione in G. U. 08/06/1994
Titolo
ORD. 214/94 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - POSSIBILITA' DI CONSIDERARLO ASSOLTO NEL CASO IN CUI LA RILEVANZA DELLA QUESTIONE EMERGA SUFFICIENTEMENTE DAL TENORE DELL'ORDINANZA DI RIMESSIONE - FATTISPECIE.
ORD. 214/94 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - POSSIBILITA' DI CONSIDERARLO ASSOLTO NEL CASO IN CUI LA RILEVANZA DELLA QUESTIONE EMERGA SUFFICIENTEMENTE DAL TENORE DELL'ORDINANZA DI RIMESSIONE - FATTISPECIE.
Testo
Non puo' assumersi la mancanza di motivazione sulla rilevanza della questione sollevata ai fini del giudizio di costituzionalita', se la rilevanza della questione stessa emerga sufficientemente dal tenore dell'ordinanza di rimessione. (Sulla base di tale principio e' stata rigettata l'eccezione di inammissibilita' prospettata in ordine alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, settimo comma, l. 30 dicembre 1991, n. 412, impugnato per violazione degli artt. 3 e 32 Cost.). red.: A.M.M. rev.: S.P.
Non puo' assumersi la mancanza di motivazione sulla rilevanza della questione sollevata ai fini del giudizio di costituzionalita', se la rilevanza della questione stessa emerga sufficientemente dal tenore dell'ordinanza di rimessione. (Sulla base di tale principio e' stata rigettata l'eccezione di inammissibilita' prospettata in ordine alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, settimo comma, l. 30 dicembre 1991, n. 412, impugnato per violazione degli artt. 3 e 32 Cost.). red.: A.M.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 32
Altri parametri e norme interposte