Ordinanza 214/1994 (ECLI:IT:COST:1994:214)
Massima numero 20673
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  23/05/1994;  Decisione del  23/05/1994
Deposito del 02/06/1994; Pubblicazione in G. U. 08/06/1994
Massime associate alla pronuncia:  20670  20671  20672


Titolo
ORD. 214/94 D. SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - PERSONALE MEDICO DIPENDENTE A TEMPO DEFINITO - SVOLGIMENTO CONTESTUALE DI RAPPORTO DI LAVORO IN STRUTTURE PRIVATE CONVENZIONATE CON IL SERVIZIO STESSO - OBBLIGO DI OPTARE, ENTRO IL 31 DICEMBRE 1993, PER UNO DEI DUE RAPPORTI - SUSSISTENZA, TUTTAVIA, DI CONDIZIONI RITENUTE LIMITATIVE DELLA LIBERTA' DI TALE OPZIONE (NELLA SPECIE: L'IMPOSSIBILITA' PER I PUBBLICI DIPENDENTI, FINO AL 31 DICEMBRE 1993, DI CHIEDERE IL COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA, EX D.L. N. 384 DEL 1992, E LA FISSAZIONE A 120 GIORNI DAL 1 GENNAIO 1993, DEL TERMINE POSTO AI PRESIDI OSPEDALIERI PER REPERIRE SPAZI ADEGUATI ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE INTRAMURARIA) - CONSEGUENTE, LAMENTATA IRRAGIONEVOLEZZA DELLA NORMA CON VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La norma che impone al personale medico dipendente dal Servizio sanitario nazionale, il quale svolga contestualmente un rapporto di lavoro convenzionale, di optare per uno dei due rapporti entro il 31 dicembre 1992, non e' censurabile per irragionevolezza - sotto il profilo che non sarebbe garantito il corretto esercizio dell'opzione agli interessati - in relazione al d.l. n. 384 del 1992, che ha sospeso fino al 31 dicembre 1993, la possibilita' per i pubblici dipendenti di chiedere il collocamento in quiescenza ne' in relazione all'art. 4, punto 10, d. lgs. n. 502 del 1992, che ha stabilito per i presidi ospedalieri l'obbligo di reperire spazi adeguati per lo svolgimento della libera professione intramuraria entro 120 giorni dal 1 gennaio 1993. La fondatezza di tale censura e' infatti da escludersi sia riguardo alla prima normativa, anche se questa puo', in concreto, aver costituito un fattore di influenza ai fini della detta opzione sia riguardo alla seconda, non solo perche' la stessa non avrebbe comunque determinato una coartazione della scelta, ma anche perche' l'obbligo di garantire i detti spazi risultava gia' presente nella legislazione in materia (cfr., ad es., art. 35, d.P.R. n. 761 del 1979). (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, settimo comma, l. 30 dicembre 1991, n. 412, impugnato per violazione degli artt. 3 e 97 Cost.). red.: A.M.M. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte