Sentenza 251/2021 (ECLI:IT:COST:2021:251)
Massima numero 44411
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  10/11/2021;  Decisione del  10/11/2021
Deposito del 23/12/2021; Pubblicazione in G. U. 29/12/2021
Massime associate alla pronuncia:  44412  44413  44414  44415  44416  44417


Titolo
Ambiente - In genere - Riconducibilità alla competenza esclusiva dello Stato della disciplina in materia di aree naturali protette e di bonifica dei siti inquinati - Prevalenza del piano paesaggistico sugli strumenti di pianificazione territoriale - Possibile intervento del legislatore regionale - Limite - Divieto di deroga in peius della tutela ambientale. (Classif. 010001).

Testo

La disciplina delle aree naturali protette e quella della bonifica dei siti inquinati va ricondotta alla materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. (Precedenti: S. 158/2021 - mass. 44131; S. 276/2020 - mass. 42924; S. 231/2019 - mass. 40825; S. 215/2018 - mass. 40908).

Il principio della prevalenza del piano paesaggistico rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione territoriale, inclusi quelli relativi alle aree protette, sancito dall'art. 145, comma 3, cod. beni culturali, integra una regola di tutela primaria del paesaggio in nessun modo derogabile ad opera della legislazione regionale che, nella cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali, deve rispettare gli standard minimi uniformi di tutela previsti dalla normativa statale, potendo al limite introdurre un surplus di tutela e non un regime peggiorativo. (Precedenti: S. 141/2021 - mass. 44016; S. 276/2020; - mass. 42924; S. 134/2020 - mass. 43392; S. 68/2018 - mass. 41436).

Il principio di prevalenza della tutela paesaggistica deve essere declinato nel senso che al legislatore regionale è impedito adottare normative che deroghino o contrastino specificatamente con norme di tutela paesaggistica che pongono obblighi o divieti, ossia con previsioni di tutela in senso stretto. A queste ultime appare certamente riconducibile l'art. 145, comma 3, cod. beni culturali, in quanto espressione di un intervento teso a stabilire una metodologia uniforme nel rispetto della legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici sull'intero territorio nazionale. (Precedenti: S. 101/2021 - mass. 43851; S. 74/2021 - mass. 43834; S. 54/2021 - mass. 43731; S. 29/2021 - mass. 43606; S. 182/2006 - mass. 30386).

In tema di bonifica dei siti inquinati - la cui disciplina rientra nella materia di competenza esclusiva statale della tutela dell'ambiente - la legislazione regionale può introdurre solo norme idonee a realizzare un innalzamento dei livelli di tutela ambientale o comunque non derogatorie in senso peggiorativo rispetto a quelle contenute nel codice dell'ambiente. (Precedenti: S. 231/2019 - mass. 40825; S. 215/2018 - mass. 40908; S. 247/2009).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  22/01/2004  n. 42  art. 145    co. 3