Ordinanza 215/1994 (ECLI:IT:COST:1994:215)
Massima numero 20681
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
23/05/1994; Decisione del
23/05/1994
Deposito del 02/06/1994; Pubblicazione in G. U. 08/06/1994
Massime associate alla pronuncia:
20680
Titolo
ORD. 215/94 B. CACCIA - DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' VENATORIA - ESERCIZIO DELLA CACCIA PREVIO RILASCIO, A SEGUITO DI ABILITAZIONE REGIONALE, DELLA LICENZA DI PORTO DI FUCILE IN ASSENZA DI ALCUN FINE DI UTILITA' SOCIALE - MANCATA PREVISIONE DI LIMITAZIONI AL NUMERO MASSIMO DI SOGGETTI ABILITATI ED ESCLUSIONE, A NORMA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI SULLA CACCIA, DELLA CONFIGURABILITA' DEL PIU' GRAVE REATO, IN PRECEDENZA PREVISTO, DI FURTO VENATORIO ANCHE NEL CASO DI ABBATTIMENTO DI SPECIE PROTETTE - QUESTIONI GIA' DECISE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 215/94 B. CACCIA - DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' VENATORIA - ESERCIZIO DELLA CACCIA PREVIO RILASCIO, A SEGUITO DI ABILITAZIONE REGIONALE, DELLA LICENZA DI PORTO DI FUCILE IN ASSENZA DI ALCUN FINE DI UTILITA' SOCIALE - MANCATA PREVISIONE DI LIMITAZIONI AL NUMERO MASSIMO DI SOGGETTI ABILITATI ED ESCLUSIONE, A NORMA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI SULLA CACCIA, DELLA CONFIGURABILITA' DEL PIU' GRAVE REATO, IN PRECEDENZA PREVISTO, DI FURTO VENATORIO ANCHE NEL CASO DI ABBATTIMENTO DI SPECIE PROTETTE - QUESTIONI GIA' DECISE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
Questioni gia' dichiarate manifestamente inammissibili in quanto: a) e' preclusa alla Corte costituzionale, in forza del principio sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost. una pronuncia dalla quale possa derivare la creazione - esclusivamente riservata al legislatore, alla cui discrezionalita' e' rimessa la scelta del tipo di sanzione da applicare e della graduazione delle sanzioni stesse - di una nuova fattispecie penale; b) l'eventuale pronuncia di accoglimento della questione risulterebbe in ogni caso irrilevante nel giudizio 'a quo' in virtu' del principio di applicazione della legge penale piu' favorevole. - V. O. nn. 93/1993 e 146/1993. red.: F.S. rev.: S.P.
Questioni gia' dichiarate manifestamente inammissibili in quanto: a) e' preclusa alla Corte costituzionale, in forza del principio sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost. una pronuncia dalla quale possa derivare la creazione - esclusivamente riservata al legislatore, alla cui discrezionalita' e' rimessa la scelta del tipo di sanzione da applicare e della graduazione delle sanzioni stesse - di una nuova fattispecie penale; b) l'eventuale pronuncia di accoglimento della questione risulterebbe in ogni caso irrilevante nel giudizio 'a quo' in virtu' del principio di applicazione della legge penale piu' favorevole. - V. O. nn. 93/1993 e 146/1993. red.: F.S. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 9
Costituzione
art. 10
Costituzione
art. 11
Costituzione
art. 30
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 33
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 42
Costituzione
art. 44
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 25
co. 2
Altri parametri e norme interposte