Sentenza 218/1994 (ECLI:IT:COST:1994:218)
Massima numero 20874
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
23/05/1994; Decisione del
23/05/1994
Deposito del 02/06/1994; Pubblicazione in G. U. 08/06/1994
Titolo
SENT. 218/94 A. SALUTE (TUTELA DELLA) - DIRITTO FONDAMENTALE DELLA PERSONA - SITUAZIONI ATTIVE AD ESSO INERENTI - PRETESA DI CONDIZIONI DI VITA, AMBIENTE E LAVORO CHE NON PONGANO A RISCHIO IL BENE SALUTE - DIRITTO (BASATO SU NORME COSTITUZIONALI PROGRAMMATICHE) ALL'EROGAZIONE DI ADEGUATE PRESTAZIONI SANITARE.
SENT. 218/94 A. SALUTE (TUTELA DELLA) - DIRITTO FONDAMENTALE DELLA PERSONA - SITUAZIONI ATTIVE AD ESSO INERENTI - PRETESA DI CONDIZIONI DI VITA, AMBIENTE E LAVORO CHE NON PONGANO A RISCHIO IL BENE SALUTE - DIRITTO (BASATO SU NORME COSTITUZIONALI PROGRAMMATICHE) ALL'EROGAZIONE DI ADEGUATE PRESTAZIONI SANITARE.
Testo
La tutela della salute comprende la generale e comune pretesa dell'individuo a condizioni di vita, di ambiente e di lavoro che non pongano a rischio questo suo bene essenziale; sotto il profilo dell'assistenza pubblica, tale tutela si specifica nel diritto - basato su norme costituzionali di carattere programmatico - all'erogazione, nel contesto delle compatibilita' generali non irragionevolmente valutate dal legislatore, di adeguate prestazioni di prevenzione e cura, dirette al mantenimento o al recupero dello stato di benessere. - nel senso che la salute e' bene primario costituzionalmente protetto, che assurge a diritto fondamentale della persona ed impone piena ed esaustiva tutela, tale da operare sia in ambito pubblicistico che nei rapporti di diritto privato, v. S. nn. 202/1991, 455/1990, 307/1990, 559/1987 e 184/1986; sui doveri che la tutela della salute implica, v. le successive massime B e C. red.: L.I. rev.: S.P.
La tutela della salute comprende la generale e comune pretesa dell'individuo a condizioni di vita, di ambiente e di lavoro che non pongano a rischio questo suo bene essenziale; sotto il profilo dell'assistenza pubblica, tale tutela si specifica nel diritto - basato su norme costituzionali di carattere programmatico - all'erogazione, nel contesto delle compatibilita' generali non irragionevolmente valutate dal legislatore, di adeguate prestazioni di prevenzione e cura, dirette al mantenimento o al recupero dello stato di benessere. - nel senso che la salute e' bene primario costituzionalmente protetto, che assurge a diritto fondamentale della persona ed impone piena ed esaustiva tutela, tale da operare sia in ambito pubblicistico che nei rapporti di diritto privato, v. S. nn. 202/1991, 455/1990, 307/1990, 559/1987 e 184/1986; sui doveri che la tutela della salute implica, v. le successive massime B e C. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 32
co. 1
Altri parametri e norme interposte