Sentenza 218/1994 (ECLI:IT:COST:1994:218)
Massima numero 20875
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
23/05/1994; Decisione del
23/05/1994
Deposito del 02/06/1994; Pubblicazione in G. U. 08/06/1994
Titolo
SENT. 218/94 B. SALUTE (TUTELA DELLA) - DOVERE DELL'INDIVIDUO DI NON LEDERE NE' PORRE A RISCHIO CON IL PROPRIO COMPORTAMENTO LA SALUTE DEI TERZI E DELLA COLLETTIVITA' - COROLLARI - SOTTOPOSIZIONE AD ACCERTAMENTI SANITARI NECESSARI AD ESCLUDERE LA PRESENZA DI MALATTIE INFETTIVE O CONTAGIOSE TALI DA PORRE IN PERICOLO LA SALUTE DEI TERZI - ONERE PER GLI ADDETTI AD ATTIVITA' CHE COMPORTINO UN SERIO RISCHIO DI TRASMISSIONE DEL CONTAGIO AI DESTINATARI DELLE PRESTAZIONI - CONDIZIONI E LIMITI.
SENT. 218/94 B. SALUTE (TUTELA DELLA) - DOVERE DELL'INDIVIDUO DI NON LEDERE NE' PORRE A RISCHIO CON IL PROPRIO COMPORTAMENTO LA SALUTE DEI TERZI E DELLA COLLETTIVITA' - COROLLARI - SOTTOPOSIZIONE AD ACCERTAMENTI SANITARI NECESSARI AD ESCLUDERE LA PRESENZA DI MALATTIE INFETTIVE O CONTAGIOSE TALI DA PORRE IN PERICOLO LA SALUTE DEI TERZI - ONERE PER GLI ADDETTI AD ATTIVITA' CHE COMPORTINO UN SERIO RISCHIO DI TRASMISSIONE DEL CONTAGIO AI DESTINATARI DELLE PRESTAZIONI - CONDIZIONI E LIMITI.
Testo
La tutela della salute non si esaurisce in situazioni attive di pretesa, ma implica e comprende il dovere dell'individuo di non ledere ne' porre a rischio con il proprio comportamento la salute dei terzi e della collettivita'; percio', l'idoneita' ad espletare attivita' che espongono i destinatari ad un serio rischio di contagio di malattie diffusive da parte degli operatori che ne siano affetti, puo' essere legittimamente subordinata - a tutela della salute dei terzi - alla effettuazione ed all'esito di accertamenti sanitari, legislativamente previsti e vincolati al rispetto della dignita' della persona (comprensiva, quest'ultima, del diritto alla riservatezza sul proprio stato di salute ed al mantenimento della vita lavorativa e di relazione compatibile con tale stato). red.: L.I. rev.: S.P.
La tutela della salute non si esaurisce in situazioni attive di pretesa, ma implica e comprende il dovere dell'individuo di non ledere ne' porre a rischio con il proprio comportamento la salute dei terzi e della collettivita'; percio', l'idoneita' ad espletare attivita' che espongono i destinatari ad un serio rischio di contagio di malattie diffusive da parte degli operatori che ne siano affetti, puo' essere legittimamente subordinata - a tutela della salute dei terzi - alla effettuazione ed all'esito di accertamenti sanitari, legislativamente previsti e vincolati al rispetto della dignita' della persona (comprensiva, quest'ultima, del diritto alla riservatezza sul proprio stato di salute ed al mantenimento della vita lavorativa e di relazione compatibile con tale stato). red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 32
co. 1
Costituzione
art. 32
co. 2
Altri parametri e norme interposte