Sentenza 218/1994 (ECLI:IT:COST:1994:218)
Massima numero 20876
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
23/05/1994; Decisione del
23/05/1994
Deposito del 02/06/1994; Pubblicazione in G. U. 08/06/1994
Titolo
SENT. 218/94 C. SANITA' PUBBLICA - AIDS (PREVENZIONE E LOTTA CONTRO) - ACCERTAMENTI SANITARI DELL'ASSENZA DI SIEROPOSITIVITA' ALL'INFEZIONE DA HIV - CONDIZIONE NECESSARIA PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' CHE COMPORTANO PER I TERZI IL RISCHIO DI CONTAGIO DA PARTE DEGLI OPERATORI EVENTUALMENTE AFFETTI DALLA MALATTIA - OMESSA PREVISIONE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA SALUTE DEI DESTINATARI DELLE PRESTAZIONI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 218/94 C. SANITA' PUBBLICA - AIDS (PREVENZIONE E LOTTA CONTRO) - ACCERTAMENTI SANITARI DELL'ASSENZA DI SIEROPOSITIVITA' ALL'INFEZIONE DA HIV - CONDIZIONE NECESSARIA PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' CHE COMPORTANO PER I TERZI IL RISCHIO DI CONTAGIO DA PARTE DEGLI OPERATORI EVENTUALMENTE AFFETTI DALLA MALATTIA - OMESSA PREVISIONE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA SALUTE DEI DESTINATARI DELLE PRESTAZIONI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
Posto che e' legislativamente riconosciuta l'esistenza di attivita' e servizi che comportano un serio rischio di trasmissione dell'infezione da HIV da parte degli operatori che ne siano affetti, la tutela della salute dei destinatari delle prestazioni esige il preventivo accertamento dell'assenza di sieropositivita' come condizione di idoneita' all'espletamento di tutte le attivita' per cui esiste il suddetto rischio di contagio, e in particolare nel settore dell'assistenza e cura delle persone. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 32, comma primo, Cost. - l'art. 5, commi terzo e quinto, della L. 5 giugno 1990 n. 135, nella parte in cui non prevede accertamenti sanitari dell'assenza di sieropositivita' all'infezione da HIV come condizione per l'espletamento di attivita' che comportano rischi per la salute dei terzi. - in conseguenza dell'adottata dichiarazione di incostituzionalita', la Corte ha ritenuto "superata" la questione concernente l'art. 6 della stessa L. n. 135 del 1990; sui principi posti a base della decisione, v. la precedente massima B.; sulle caratteristiche di diffusivita' dell'AIDS, v. S. n. 37/1991. red.: L.I. rev.: S.P.
Posto che e' legislativamente riconosciuta l'esistenza di attivita' e servizi che comportano un serio rischio di trasmissione dell'infezione da HIV da parte degli operatori che ne siano affetti, la tutela della salute dei destinatari delle prestazioni esige il preventivo accertamento dell'assenza di sieropositivita' come condizione di idoneita' all'espletamento di tutte le attivita' per cui esiste il suddetto rischio di contagio, e in particolare nel settore dell'assistenza e cura delle persone. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 32, comma primo, Cost. - l'art. 5, commi terzo e quinto, della L. 5 giugno 1990 n. 135, nella parte in cui non prevede accertamenti sanitari dell'assenza di sieropositivita' all'infezione da HIV come condizione per l'espletamento di attivita' che comportano rischi per la salute dei terzi. - in conseguenza dell'adottata dichiarazione di incostituzionalita', la Corte ha ritenuto "superata" la questione concernente l'art. 6 della stessa L. n. 135 del 1990; sui principi posti a base della decisione, v. la precedente massima B.; sulle caratteristiche di diffusivita' dell'AIDS, v. S. n. 37/1991. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 32
co. 1
Altri parametri e norme interposte