Sentenza 220/1994 (ECLI:IT:COST:1994:220)
Massima numero 20725
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  26/05/1994;  Decisione del  26/05/1994
Deposito del 08/06/1994; Pubblicazione in G. U. 15/06/1994
Massime associate alla pronuncia:  20726


Titolo
SENT. 220/94 A. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI MAGISTRATI - FACOLTA' E NON OBBLIGO DELL'INCOLPATO DI FARSI ASSISTERE DA ALTRO MAGISTRATO - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Posto che, nella normativa relativa al procedimento disciplinare nei confronti di magistrato, l'art. 34, secondo comma, r.d. l. 31 maggio 1946, n. 511, prevede la possibilita' per l'incolpato di farsi assistere da altro magistrato come una facolta' e non gia' come obbligo, l'avere l'incolpato gia' espresso -come emerge dal giudizio 'a quo'- la propria intenzione di valersi di un difensore, si' che il momento della discrezionalita' della scelta tra assistenza ed autodifesa risulta ormai superato, rende irrilevante la questione di legittimita' costituzionale della suddetta norma, nella parte in cui non prevede come obbligatoria l'assistenza di un difensore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 34, secondo comma, r.d. leg. 31 maggio 1946 n. 511). red.: F.S. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte