Sentenza 220/1994 (ECLI:IT:COST:1994:220)
Massima numero 20726
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
26/05/1994; Decisione del
26/05/1994
Deposito del 08/06/1994; Pubblicazione in G. U. 15/06/1994
Massime associate alla pronuncia:
20725
Titolo
SENT. 220/94 B. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI MAGISTRATI - PREVISIONE DELL'OPZIONE DA PARTE DELL'INCOLPATO TRA AUTODIFESA E ASSISTENZA DI UN MAGISTRATO DIFENSORE - SCELTA DI AVVALERSI DELL'OPERA DI UN COLLEGA - IMPOSSIBILITA' IN CONCRETO DI INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL MAGISTRATO DIFENSORE - MANCATA PREVISIONE DELLA NOMINA D'UFFICIO - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 220/94 B. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI MAGISTRATI - PREVISIONE DELL'OPZIONE DA PARTE DELL'INCOLPATO TRA AUTODIFESA E ASSISTENZA DI UN MAGISTRATO DIFENSORE - SCELTA DI AVVALERSI DELL'OPERA DI UN COLLEGA - IMPOSSIBILITA' IN CONCRETO DI INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL MAGISTRATO DIFENSORE - MANCATA PREVISIONE DELLA NOMINA D'UFFICIO - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Come la Corte ha gia' chiarito, il diritto di difesa puo' essere dal legislatore diversamente regolato e adattato alle speciali esigenze dei singoli procedimenti, purche' non ne siano pregiudicati lo scopo e le funzioni, che si concretizzano in primo luogo nella garanzia di un effettivo contraddittorio e di un'assistenza di tipo tecnico-professionale. Inoltre, come pure si e' costantemente riconosciuto, alla peculiarita' del procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati - che, a differenza di quello previsto per gli impiegati dello Stato, ha carattere giurisdizionale - si ricollega la particolare previsione che limita all'ambito dei magistrati i soggetti legittimati a difendere l'incolpato e che rimette a quest'ultimo l'opzione tra autodifesa ed assistenza del collega, entrambe giustificate dal bagaglio culturale e dall'esperienza professionale di cui il magistrato e' normalmente portatore. Alla luce di tali premesse, nel momento in cui la scelta dell'incolpato si sia compiuta nel senso di valersi dell'opera di un collega, la garanzia di effettivita' del diritto di difesa postula la necessita' che tale assistenza venga comunque resa possibile con la nomina di un difensore d'ufficio, una volta che ragioni di carattere oggettivo - ostative all'individuazione e nomina di un collega difensore -, inidonee a comprimere il precetto di cui all'art. 24 Cost., non rendano in concreto possibile per l'incolpato di farsi assistere da altro magistrato. Conseguentemente, poiche' il testo della normativa non consente una interpretazione adeguatrice, va dichiarata l'illegittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 34, secondo comma, r.d. leg. 31 maggio 1946 n. 511, nella parte in cui non consente alla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura di disporre d'ufficio la nomina di un magistrato difensore. - Sulla modalita' di esercizio del diritto di difesa, S. nn. 159/1972, 119/1974, 62/1975, 190/1970; sulla peculiarita' del procedimento disciplinare nei confronti di magistrati S. n. 289/1992. red.: F.S. rev.: S.P.
Come la Corte ha gia' chiarito, il diritto di difesa puo' essere dal legislatore diversamente regolato e adattato alle speciali esigenze dei singoli procedimenti, purche' non ne siano pregiudicati lo scopo e le funzioni, che si concretizzano in primo luogo nella garanzia di un effettivo contraddittorio e di un'assistenza di tipo tecnico-professionale. Inoltre, come pure si e' costantemente riconosciuto, alla peculiarita' del procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati - che, a differenza di quello previsto per gli impiegati dello Stato, ha carattere giurisdizionale - si ricollega la particolare previsione che limita all'ambito dei magistrati i soggetti legittimati a difendere l'incolpato e che rimette a quest'ultimo l'opzione tra autodifesa ed assistenza del collega, entrambe giustificate dal bagaglio culturale e dall'esperienza professionale di cui il magistrato e' normalmente portatore. Alla luce di tali premesse, nel momento in cui la scelta dell'incolpato si sia compiuta nel senso di valersi dell'opera di un collega, la garanzia di effettivita' del diritto di difesa postula la necessita' che tale assistenza venga comunque resa possibile con la nomina di un difensore d'ufficio, una volta che ragioni di carattere oggettivo - ostative all'individuazione e nomina di un collega difensore -, inidonee a comprimere il precetto di cui all'art. 24 Cost., non rendano in concreto possibile per l'incolpato di farsi assistere da altro magistrato. Conseguentemente, poiche' il testo della normativa non consente una interpretazione adeguatrice, va dichiarata l'illegittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 34, secondo comma, r.d. leg. 31 maggio 1946 n. 511, nella parte in cui non consente alla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura di disporre d'ufficio la nomina di un magistrato difensore. - Sulla modalita' di esercizio del diritto di difesa, S. nn. 159/1972, 119/1974, 62/1975, 190/1970; sulla peculiarita' del procedimento disciplinare nei confronti di magistrati S. n. 289/1992. red.: F.S. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte