Sentenza 251/2021 (ECLI:IT:COST:2021:251)
Massima numero 44412
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  10/11/2021;  Decisione del  10/11/2021
Deposito del 23/12/2021; Pubblicazione in G. U. 29/12/2021
Massime associate alla pronuncia:  44411  44413  44414  44415  44416  44417


Titolo
Ambiente - Aree protette, parchi e riserve naturali - Norme della Regione Puglia - Istituzione del parco naturale regionale "Costa Ripagnola" - Misure di salvaguardia - Possibilità di concedere, nelle zone 2 e 3 e fino all'approvazione del piano del parco, parziali deroghe ai divieti previsti per la realizzazione di opere pubbliche, di pubblica utilità e di pubblico interesse - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela del paesaggio - Illegittimità costituzionale. (Classif. 010002).

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 8, comma 6, della legge reg. Puglia n. 30 del 2020, il quale dispone che, fatte salve le previsioni del codice dei beni culturali e del paesaggio e quelle contenute nel PPTR, l'ente gestore dell'istituito parco naturale regionale "Costa Ripagnola" (d'intesa con l'Ufficio parchi e riserve naturali dell'Assessorato regionale all'ambiente) può concedere, fino all'approvazione del piano per il parco e limitatamente alle zone 2 e 3, motivate deroghe ai divieti di realizzare nuove costruzioni, nuove strade e mutamenti nella destinazione dei terreni, a favore di opere pubbliche, di pubblica utilità e di pubblico interesse, se sussistono rilevanti motivi di interesse pubblico e, comunque, nel rispetto delle finalità istitutive del parco. La disposizione impugnata dal Governo introduce un regime peggiorativo del bene paesaggistico, in contrasto con il parametro interposto invocato (art. 145, comma 3, cod. beni culturali), perché non rispetta la gerarchia dei piani fissata dal legislatore nazionale, in quanto disciplina unilateralmente in modo diverso e meno restrittivo rispetto al PPTR vigente, adottato d'intesa con lo Stato, beni paesaggisticamente vincolati, richiamando solo formalmente il rispetto delle disposizioni contenute nel PPTR, che tuttavia vengono svuotate dei loro essenziali contenuti di tutela.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  21/09/2020  n. 30  art. 8  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte