Sentenza 221/1994 (ECLI:IT:COST:1994:221)
Massima numero 20781
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PESCATORE - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
26/05/1994; Decisione del
26/05/1994
Deposito del 08/06/1994; Pubblicazione in G. U. 15/06/1994
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 221/94. PENSIONI - PENSIONI A CARICO DELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA - PENSIONATI CHE PRESTANO LAVORO A TEMPO PARZIALE - DECURTAZIONE DELLA PENSIONE - COMMISURAZIONE DELLE RITENUTE NON AL NUMERO EFFETTIVO DELLE ORE LAVORATE, MA A QUELLO DEI GIORNI IN CUI ESSE SONO DISTRIBUITE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO E MINORAZIONE DEL GIUSTO TRATTAMENTO PREVIDENZIALE IN DANNO DI COLORO CHE SVOLGONO IL LAVORO PARZIALE COSI' DETTO ORIZZONTALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 221/94. PENSIONI - PENSIONI A CARICO DELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA - PENSIONATI CHE PRESTANO LAVORO A TEMPO PARZIALE - DECURTAZIONE DELLA PENSIONE - COMMISURAZIONE DELLE RITENUTE NON AL NUMERO EFFETTIVO DELLE ORE LAVORATE, MA A QUELLO DEI GIORNI IN CUI ESSE SONO DISTRIBUITE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO E MINORAZIONE DEL GIUSTO TRATTAMENTO PREVIDENZIALE IN DANNO DI COLORO CHE SVOLGONO IL LAVORO PARZIALE COSI' DETTO ORIZZONTALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
L'art. 21 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, come modificato dall'art. 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153, col prevedere che, nel caso di lavoro a tempo parziale svolto da pensionati, l'ammontare della detrazione da effettuare sulla pensione per ciascuna settimana di lavoro sia determinato in considerazione esclusiva del numero dei giorni lavorati in ciascuna settimana, determina, in violazione degli artt. 3 e 38 Cost., una compressione del giusto trattamento previdenziale ed una ingiustificata sperequazione in danno dei pensionati che si dedichino al lavoro part-time cosi' detto orizzontale (cioe' di poche ore per piu' giorni), rispetto a quelli che svolgano il part-time verticale (cioe' molte ore in pochi giorni). Per adeguare la norma alle esigenze poste dai precetti costituzionali, tali effetti distorsivi vanno corretti applicando anche alla detrazione da effettuarsi sulla pensione, un criterio di calcolo analogo a quello previsto dall'art. 5 del d.l. n. 726 del 1984, convertito in l. n. 863 del 1984, per commisurare la retribuzione per il lavoro parziale, e cioe' un sistema basato non sul numero delle giornate in cui si presta il lavoro, ma sul numero delle ore effettivamente lavorate. Pertanto, l'art. 21 d.P.R. n. 488 del 1968, come sopra modificato, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevede che nel caso di lavoro a tempo parziale svolto da pensionati, l'ammontare della detrazione da effettuare per settimana di lavoro sia determinato dividendo l'importo della trattenuta settimanale relativo all'orario normale per il numero delle ore corrispondenti a tale orario, e moltiplicando il risultato per il numero delle ore effettivamente lavorate nella settimana. red.: S.E. rev.: S.P.
L'art. 21 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, come modificato dall'art. 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153, col prevedere che, nel caso di lavoro a tempo parziale svolto da pensionati, l'ammontare della detrazione da effettuare sulla pensione per ciascuna settimana di lavoro sia determinato in considerazione esclusiva del numero dei giorni lavorati in ciascuna settimana, determina, in violazione degli artt. 3 e 38 Cost., una compressione del giusto trattamento previdenziale ed una ingiustificata sperequazione in danno dei pensionati che si dedichino al lavoro part-time cosi' detto orizzontale (cioe' di poche ore per piu' giorni), rispetto a quelli che svolgano il part-time verticale (cioe' molte ore in pochi giorni). Per adeguare la norma alle esigenze poste dai precetti costituzionali, tali effetti distorsivi vanno corretti applicando anche alla detrazione da effettuarsi sulla pensione, un criterio di calcolo analogo a quello previsto dall'art. 5 del d.l. n. 726 del 1984, convertito in l. n. 863 del 1984, per commisurare la retribuzione per il lavoro parziale, e cioe' un sistema basato non sul numero delle giornate in cui si presta il lavoro, ma sul numero delle ore effettivamente lavorate. Pertanto, l'art. 21 d.P.R. n. 488 del 1968, come sopra modificato, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevede che nel caso di lavoro a tempo parziale svolto da pensionati, l'ammontare della detrazione da effettuare per settimana di lavoro sia determinato dividendo l'importo della trattenuta settimanale relativo all'orario normale per il numero delle ore corrispondenti a tale orario, e moltiplicando il risultato per il numero delle ore effettivamente lavorate nella settimana. red.: S.E. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte