Sentenza 222/1994 (ECLI:IT:COST:1994:222)
Massima numero 20747
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
26/05/1994; Decisione del
26/05/1994
Deposito del 08/06/1994; Pubblicazione in G. U. 15/06/1994
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 222/94. FINANZA PUBBLICA ALLARGATA - MISURE URGENTI PER LA FINANZA PUBBLICA - PREVISIONE SECONDO CUI COSTITUISCONO ECONOMIE DI BILANCIO LE QUOTE DI FONDI SPECIALI DI PARTE CORRENTE DEL MINISTERO DEL TESORO NON UTILIZZATE E DESTINATE, TRA LE ALTRE FINALITA', AD ASSICURARE ALLE REGIONI ED ALLE AZIENDE DI SOGGIORNO UN VOLUME DI RISORSE SOSTITUTIVE DI TRIBUTI SOPPRESSI E DEL GETTITO DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (ILOR) PARI A QUELLE DELL'ANNO 1992 - RIDUZIONE DEGLI STANZIAMENTI PER I PROGRAMMI REGIONALI DI SVILUPPO, MEDIANTE MANCATA CORRESPONSIONE, PER L'ANNO 1993, DELLA QUOTA VARIABILE DEL FONDO DETERMINATA DALL'ART. 4 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1992 N. 500 - RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA - ASSERITA LESIONE DELLA GARANZIA DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE REGIONI, ANCHE PER LA SOTTRAZIONE ALLE STESSE DEI TRIBUTI DI LORO SPETTANZA, E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA COPERTURA FINANZIARIA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 222/94. FINANZA PUBBLICA ALLARGATA - MISURE URGENTI PER LA FINANZA PUBBLICA - PREVISIONE SECONDO CUI COSTITUISCONO ECONOMIE DI BILANCIO LE QUOTE DI FONDI SPECIALI DI PARTE CORRENTE DEL MINISTERO DEL TESORO NON UTILIZZATE E DESTINATE, TRA LE ALTRE FINALITA', AD ASSICURARE ALLE REGIONI ED ALLE AZIENDE DI SOGGIORNO UN VOLUME DI RISORSE SOSTITUTIVE DI TRIBUTI SOPPRESSI E DEL GETTITO DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (ILOR) PARI A QUELLE DELL'ANNO 1992 - RIDUZIONE DEGLI STANZIAMENTI PER I PROGRAMMI REGIONALI DI SVILUPPO, MEDIANTE MANCATA CORRESPONSIONE, PER L'ANNO 1993, DELLA QUOTA VARIABILE DEL FONDO DETERMINATA DALL'ART. 4 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1992 N. 500 - RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA - ASSERITA LESIONE DELLA GARANZIA DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE REGIONI, ANCHE PER LA SOTTRAZIONE ALLE STESSE DEI TRIBUTI DI LORO SPETTANZA, E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA COPERTURA FINANZIARIA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
L'art. 7, primo comma, del d.l. 22 maggio 1993, n. 155, conv. in l. con modificazioni, con la l. 19 luglio 1993, n. 243, il quale, nello stabilire riduzioni di fondi speciali e autorizzazioni di spesa previsti dalla legge finanziaria per il 1993 (legge 23 dicembre 1992 n. 500), dispone che costituiscono economie di bilancio le quote di fondi speciali di parte corrente del Ministero del tesoro non utilizzate alla data di entrata in vigore del decreto-legge e destinate, tra le altre finalita', ad assicurare alle regioni ed alle aziende di soggiorno un volume di risorse sostitutive di tributi soppressi e del gettito dell'imposta locale sui redditi (ILOR) pari a quelle dell'anno 1992, e l'art. 8 bis dello stesso decreto-legge, che prevede la riduzione degli stanziamenti per i programmi regionali di sviluppo, stabilendo che per l'anno 1993 non si fa luogo alla corresponsione della quota variabile del fondo, determinata dall'art. 4 della legge 23 dicembre 1992 n. 500, non ledono la garanzia costituzionale dell'autonomia finanziaria delle regioni. Il decreto-legge in questione, infatti, detta misure urgenti per la finanza pubblica, dirette a relizzare un intervento eccezionale e generalizzato, e a contenere il disavanzo pubblico in una situazione di emergenza, inserito in una manovra finanziaria complessiva e di carattere generale, attuata per ridurre la spesa pubblica in molti settori e giustificata da un interesse nazionale, e non gia' un intervento ristretto al solo contenimento delle spese delle regioni, anch'esse del resto coinvolte nell'opera di risanamento della finanza pubblica. Ne' la operata riduzione dei fondi incide su di una entrata corrispondente ad un tributo proprio della Regione, giacche' si e' perduto nel tempo, anche in ragione del variare della normativa sull'ILOR, lo specifico rapporto tra assegnazione di somme alle regioni ed ammontare del gettito dell'imposta ILOR, che sarebbe stato di originaria spettanza regionale. Ne' sussiste violazione del principio della necessaria copertura finanziaria, invocato sull'erroneo presupposto del mantenimento dello stesso livello di spesa, che anzi si prefigura complessivamente contenuto, anche relativamente a quello regionale, mediante una riduzione dell'entrata, tale da non alterare gravemente l'equilibrio tra bisogni e risorse ma da indurre ad una riduzione, percentualmente modesta, della spesa stessa. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 119 Cost. - dell'art. 7, primo comma, e dell'art. 8 bis del d.l. 22 maggio 1993, n. 155, conv. in l. con modificazioni, con la l. 19 luglio 1993, n. 243). - S. nn. 128/1993; n. 307/1983. red.: F.S. rev.: S.P.
L'art. 7, primo comma, del d.l. 22 maggio 1993, n. 155, conv. in l. con modificazioni, con la l. 19 luglio 1993, n. 243, il quale, nello stabilire riduzioni di fondi speciali e autorizzazioni di spesa previsti dalla legge finanziaria per il 1993 (legge 23 dicembre 1992 n. 500), dispone che costituiscono economie di bilancio le quote di fondi speciali di parte corrente del Ministero del tesoro non utilizzate alla data di entrata in vigore del decreto-legge e destinate, tra le altre finalita', ad assicurare alle regioni ed alle aziende di soggiorno un volume di risorse sostitutive di tributi soppressi e del gettito dell'imposta locale sui redditi (ILOR) pari a quelle dell'anno 1992, e l'art. 8 bis dello stesso decreto-legge, che prevede la riduzione degli stanziamenti per i programmi regionali di sviluppo, stabilendo che per l'anno 1993 non si fa luogo alla corresponsione della quota variabile del fondo, determinata dall'art. 4 della legge 23 dicembre 1992 n. 500, non ledono la garanzia costituzionale dell'autonomia finanziaria delle regioni. Il decreto-legge in questione, infatti, detta misure urgenti per la finanza pubblica, dirette a relizzare un intervento eccezionale e generalizzato, e a contenere il disavanzo pubblico in una situazione di emergenza, inserito in una manovra finanziaria complessiva e di carattere generale, attuata per ridurre la spesa pubblica in molti settori e giustificata da un interesse nazionale, e non gia' un intervento ristretto al solo contenimento delle spese delle regioni, anch'esse del resto coinvolte nell'opera di risanamento della finanza pubblica. Ne' la operata riduzione dei fondi incide su di una entrata corrispondente ad un tributo proprio della Regione, giacche' si e' perduto nel tempo, anche in ragione del variare della normativa sull'ILOR, lo specifico rapporto tra assegnazione di somme alle regioni ed ammontare del gettito dell'imposta ILOR, che sarebbe stato di originaria spettanza regionale. Ne' sussiste violazione del principio della necessaria copertura finanziaria, invocato sull'erroneo presupposto del mantenimento dello stesso livello di spesa, che anzi si prefigura complessivamente contenuto, anche relativamente a quello regionale, mediante una riduzione dell'entrata, tale da non alterare gravemente l'equilibrio tra bisogni e risorse ma da indurre ad una riduzione, percentualmente modesta, della spesa stessa. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 119 Cost. - dell'art. 7, primo comma, e dell'art. 8 bis del d.l. 22 maggio 1993, n. 155, conv. in l. con modificazioni, con la l. 19 luglio 1993, n. 243). - S. nn. 128/1993; n. 307/1983. red.: F.S. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
co. 4
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte