Sentenza 223/1994 (ECLI:IT:COST:1994:223)
Massima numero 20727
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  26/05/1994;  Decisione del  26/05/1994
Deposito del 08/06/1994; Pubblicazione in G. U. 15/06/1994
Massime associate alla pronuncia:  20728


Titolo
SENT. 223/94 A. PROCESSO PENALE - RITI ALTERNATIVI - DECRETO PENALE DI CONDANNA E SENTENZA A SEGUITO DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - CONFRONTABILITA' DELLE DUE IPOTESI IN RIFERIMENTO AL BENEFICIO DELLA NON MENZIONE NEL CASELLARIO GIUDIZIALE - ESCLUSIONE.

Testo
Non sono confrontabili, sotto i profili ontologico e strutturale, le ipotesi del decreto penale di condanna e della sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. 'patteggiamento'), pur costituendo entrambe le ipotesi riti alternativi rispetto al giudizio ordinario, riti diretti cioe' a realizzare una anticipata definizione del procedimento. Diversi sono infatti i presupposti e le modalita' attraverso le quali vi si perviene: da un lato nel decreto penale si giunge alla condanna, omesso il contraddittorio, mediante l'attivita' esclusiva del pubblico ministero e del giudice; dall'altro nel c.d. 'patteggiamento' la definizione anticipata del processo in funzione deflattiva del dibattimento consegue all'iniziativa o al consenso dell'imputato. E' quindi coerente con tali essenziali diversita', per quanto riguarda la non menzione della condanna, che, mentre per la sentenza di applicazione della pena tale beneficio venga concesso in base ad una disciplina speciale, dettata dall'esigenza di ulteriormente incentivare l'imputato a pervenire sollecitamente alla definizione del processo, nel decreto penale, invece, esso sia concesso, secondo la disciplina generale, come nella sentenza di condanna in senso proprio, solo quando il giudice, in base ai comuni criteri prognostici, ritenga di poterlo accordare. red.: F.S. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte