Sentenza 224/1994 (ECLI:IT:COST:1994:224)
Massima numero 20811
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
26/05/1994; Decisione del
26/05/1994
Deposito del 08/06/1994; Pubblicazione in G. U. 15/06/1994
Titolo
SENT. 224/94 B. BANCA - TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA - ISTITUTI DI CREDITO - STABILIMENTO DI SUCCURSALI NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA - POSSIBILITA' RICONOSCIUTA ALLE BANCHE ITALIANE E ALLE BANCHE COMUNITARIE - CONDIZIONI - NON NECESSITA' DI SPECIFICA AUTORIZZAZIONE PER LE BANCHE ITALIANE - NECESSITA' DI PREVIA COMUNICAZIONE PER LE BANCHE COMUNITARIE - LAMENTATA LESIONE DEI POTERI DELIBERATIVI E CONSULTIVI ATTRIBUITI ALLE PROVINCE AUTONOME IN MATERIA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 224/94 B. BANCA - TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA - ISTITUTI DI CREDITO - STABILIMENTO DI SUCCURSALI NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA - POSSIBILITA' RICONOSCIUTA ALLE BANCHE ITALIANE E ALLE BANCHE COMUNITARIE - CONDIZIONI - NON NECESSITA' DI SPECIFICA AUTORIZZAZIONE PER LE BANCHE ITALIANE - NECESSITA' DI PREVIA COMUNICAZIONE PER LE BANCHE COMUNITARIE - LAMENTATA LESIONE DEI POTERI DELIBERATIVI E CONSULTIVI ATTRIBUITI ALLE PROVINCE AUTONOME IN MATERIA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il venir meno dell' 'originario presupposto' sul quale trovavano fondamento le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome in materia creditizia, a seguito dell' entrata in vigore delle nuova disciplina emanata - in attuazione della direttiva CEE 89/646 - con d.lgs n. 481 del 1992 e, successivamente, con il T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. n. 385 del 1993 ), ha comportato la modifica delle competenze stesse, per cui queste ultime sono divenute suscettibili di operare nella misura in cui non vengano a contrastare con le regole ed i limiti introdotti dalla normazione comunitaria e dal conseguente predetto nuovo riassetto della materia nel diritto interno. In particolare, i poteri deliberativi e consultivi attribuiti alle province autonome in ordine all'apertura e al trasferimento di sportelli bancari dall' art. 11, primo comma, dello Statuto speciale, risultano incompatibili - ne' possono piu' trovare giustificazione - con la "liberta' di stabilimento" introdotta dall' art. 15 , primo e terzo comma, del citato T.U., il quale consente di stabilire succursali nel territorio della Repubblica, alle banche italiane, senza necessita' di specifica autorizzazione - tranne il potere di veto della Banca d'Italia, che comunque si differenzia dai detti poteri statutari - e alle banche comunitarie solo previa comunicazione alla Banca d'Italia da parte dello Stato di appartenenza. Ne' in contrario puo' sostenersi l'applicabilita' di tale disciplina solo nell' ipotesi di apertura di succursali di banche nello stesso Stato di appartenenza, a cio' ostando il criterio di ragionevolezza, cui non puo' non ispirarsi l'interpretazione e l' attuazione della normativa comunitaria. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 11, primo comma, Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - della questione di legittimita' costituzionale dell' art. 15, primo e terzo comma, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385). red.: A.M.M. rev.: S.P.
Il venir meno dell' 'originario presupposto' sul quale trovavano fondamento le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome in materia creditizia, a seguito dell' entrata in vigore delle nuova disciplina emanata - in attuazione della direttiva CEE 89/646 - con d.lgs n. 481 del 1992 e, successivamente, con il T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. n. 385 del 1993 ), ha comportato la modifica delle competenze stesse, per cui queste ultime sono divenute suscettibili di operare nella misura in cui non vengano a contrastare con le regole ed i limiti introdotti dalla normazione comunitaria e dal conseguente predetto nuovo riassetto della materia nel diritto interno. In particolare, i poteri deliberativi e consultivi attribuiti alle province autonome in ordine all'apertura e al trasferimento di sportelli bancari dall' art. 11, primo comma, dello Statuto speciale, risultano incompatibili - ne' possono piu' trovare giustificazione - con la "liberta' di stabilimento" introdotta dall' art. 15 , primo e terzo comma, del citato T.U., il quale consente di stabilire succursali nel territorio della Repubblica, alle banche italiane, senza necessita' di specifica autorizzazione - tranne il potere di veto della Banca d'Italia, che comunque si differenzia dai detti poteri statutari - e alle banche comunitarie solo previa comunicazione alla Banca d'Italia da parte dello Stato di appartenenza. Ne' in contrario puo' sostenersi l'applicabilita' di tale disciplina solo nell' ipotesi di apertura di succursali di banche nello stesso Stato di appartenenza, a cio' ostando il criterio di ragionevolezza, cui non puo' non ispirarsi l'interpretazione e l' attuazione della normativa comunitaria. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 11, primo comma, Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - della questione di legittimita' costituzionale dell' art. 15, primo e terzo comma, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385). red.: A.M.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 11
co. 1
Altri parametri e norme interposte