Sentenza 224/1994 (ECLI:IT:COST:1994:224)
Massima numero 20812
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
26/05/1994; Decisione del
26/05/1994
Deposito del 08/06/1994; Pubblicazione in G. U. 15/06/1994
Titolo
SENT. 224/94 C. BANCA - TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA - ISTITUTI DI CREDITO - STABILIMENTO DI SUCCURSALI NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA - POSSIBILITA' RICONOSCIUTA A BANCHE EXTRACOMUNITARIE GIA' OPERANTI NEL TERRITORIO ITALIANO - CONDIZIONI - PREVIA AUTORIZZAZIONE DELLA BANCA D'ITALIA - LAMENTATA LESIONE DEI POTERI DELIBERATIVI E CONSULTIVI ATTRIBUITI ALLE PROVINCE AUTONOME IN MATERIA - ESCLUSIONE - PERMANENTE NECESSITA' DEL PARERE DELLE PROVINCE AUTONOME SULL'AUTORIZZAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 224/94 C. BANCA - TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA - ISTITUTI DI CREDITO - STABILIMENTO DI SUCCURSALI NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA - POSSIBILITA' RICONOSCIUTA A BANCHE EXTRACOMUNITARIE GIA' OPERANTI NEL TERRITORIO ITALIANO - CONDIZIONI - PREVIA AUTORIZZAZIONE DELLA BANCA D'ITALIA - LAMENTATA LESIONE DEI POTERI DELIBERATIVI E CONSULTIVI ATTRIBUITI ALLE PROVINCE AUTONOME IN MATERIA - ESCLUSIONE - PERMANENTE NECESSITA' DEL PARERE DELLE PROVINCE AUTONOME SULL'AUTORIZZAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La permanenza d.l. potere autorizzatorio statale, sia pure trasferito dal Ministero del tesoro alla Banca d' Italia, riconosciuto dall' art. 15, quarto comma, T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia ( d.lgs. n. 385 del 1993 ), per l'ipotesi - estranea alla "liberta' di stabilimento" riconosciuta alle banche nazionali e comunitarie - di apertura di succursali di banche extracomunitarie, gia' operanti nel territorio della Repubblica, non puo' non trovare rispondenza, in mancanza di contraria disposizione, nella parallela sopravvivenza del potere delle province autonome di esprimere il proprio parere - ex art. 11 dello Statuto speciale - sulle autorizzazioni, da concedere nei rispettivi ambiti provinciali, concernenti l' apertura di dette succursali. Per cui va respinta la censura formulata al riguardo, in base al contrario assunto. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 11, primo comma, Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - della questione di legittimita' costituzionale dell' art. 15, quarto comma, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 ). - V. massima B. red.: A.M.M. rev.: S.P.
La permanenza d.l. potere autorizzatorio statale, sia pure trasferito dal Ministero del tesoro alla Banca d' Italia, riconosciuto dall' art. 15, quarto comma, T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia ( d.lgs. n. 385 del 1993 ), per l'ipotesi - estranea alla "liberta' di stabilimento" riconosciuta alle banche nazionali e comunitarie - di apertura di succursali di banche extracomunitarie, gia' operanti nel territorio della Repubblica, non puo' non trovare rispondenza, in mancanza di contraria disposizione, nella parallela sopravvivenza del potere delle province autonome di esprimere il proprio parere - ex art. 11 dello Statuto speciale - sulle autorizzazioni, da concedere nei rispettivi ambiti provinciali, concernenti l' apertura di dette succursali. Per cui va respinta la censura formulata al riguardo, in base al contrario assunto. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 11, primo comma, Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - della questione di legittimita' costituzionale dell' art. 15, quarto comma, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 ). - V. massima B. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 11
co. 1
Altri parametri e norme interposte