Sentenza 224/1994 (ECLI:IT:COST:1994:224)
Massima numero 20815
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  26/05/1994;  Decisione del  26/05/1994
Deposito del 08/06/1994; Pubblicazione in G. U. 15/06/1994
Massime associate alla pronuncia:  20810  20811  20812  20813  20814  20816  20817  20818


Titolo
SENT. 224/94 F. BANCA - TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA - COMPETENZE DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE - PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTIVITA' BANCARIA (AUTORIZZAZIONI; TRASFORMAZIONI; FUSIONI E SCISSIONI; MODIFICAZIONI STATUTARIE) - PARERE VINCOLANTE E IMMEDIATAMENTE APPLICABILE DELLA BANCA D'ITALIA, NEL CASO IN CUI ESSI SIANO ATTRIBUITI ALLE COMPETENZE REGIONALI - LESIONE DELLE COMPETENZE STESSE, LAMENTATA IN RICORSI DELLE REGIONI TRENTINO-ALTO ADIGE E SARDEGNA, ANCHE IN ORDINE ALLE ATTRIBUZIONI SPETTANTI PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA COMUNITARIA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.

Testo
La previsione da parte dell'art. 159, secondo comma, t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. n. 385 del 1993) del parere vincolante della Banca d'Italia in ordine ai provvedimenti autorizzatori di competenza regionale, ivi elencati, trova la sua giustificazione nel principio della libera concorrenza posto a base delle direttive comunitarie nn. 89/646 e 77/780 - recepite, rispettivamente, con d.lgs. n. 481 del 1992 e d.lgs. n. 350 del 1985 - destinato a condizionare l'attivita' di tutte le imprese bancarie, anche regionali, al quale si contrappone la necessita' di rafforzare la "vigilanza prudenziale" - orientata verso la 'sana e prudente gestione della banca - da affidare "alle autorita' competenti dello Stato membro di origine". E' pertanto da escludersi che la previsione, pur riducendo la sfera della discrezionalita' della regione Trentino-Alto Adige, ne leda le competenze, poiche' tutti i provvedimenti menzionati riguardano la 'sana e prudente gestione' dell'ente creditizio e rientrano quindi nella sfera della vigilanza che solo la Banca centrale, nel nostro ordinamento, e' legittimata ad esercitare. Ne' l'immediata applicabilita' di tale parere puo' ritenersi lesiva delle competenze statutarie di detta regione e della regione Sardegna, in relazione a quanto disposto dal precedente d. lgs. n. 481 del 1992 (art. 46, primo comma), che, ai fini del recepimento della direttiva n. 89/646 da parte delle regioni a statuto speciale, stabiliva il termine di sei mesi, poiche' tale termine risultava gia' consumato alla successiva data di emanazione dell'impugnato d. lgs. n. 385 del 1993. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 5, n. 3, 16, primo comma dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, all' art. 2, d.P.R. n. 266 del 1992, agli artt. 3, 4 e 6 dello Statuto speciale per la regione Sardegna - della questione di legittimita' costituzionale dell' art. 159, secondo comma, d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385). red.: A.M.M. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 5

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16  co. 1

statuto regione Sardegna  art. 3

statuto regione Sardegna  art. 4

statuto regione Sardegna  art. 6

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  16/03/1992  n. 266  art. 2