Sentenza 251/2021 (ECLI:IT:COST:2021:251)
Massima numero 44413
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
10/11/2021; Decisione del
10/11/2021
Deposito del 23/12/2021; Pubblicazione in G. U. 29/12/2021
Titolo
Ambiente - Aree protette, parchi e riserve naturali - Norme della Regione Puglia - Istituzione del parco naturale regionale "Costa Ripagnola" - Possibili autorizzazioni a determinati interventi di ristrutturazione edilizia nelle zone 1 e 2 e a nuove edificazioni nella zona 3, fino all'approvazione del piano per il parco - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela del paesaggio - Illegittimità costituzionale. (Classif. 010002).
Ambiente - Aree protette, parchi e riserve naturali - Norme della Regione Puglia - Istituzione del parco naturale regionale "Costa Ripagnola" - Possibili autorizzazioni a determinati interventi di ristrutturazione edilizia nelle zone 1 e 2 e a nuove edificazioni nella zona 3, fino all'approvazione del piano per il parco - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela del paesaggio - Illegittimità costituzionale. (Classif. 010002).
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 9, comma 1, lett. f) e g), della legge reg. Puglia n. 30 del 2020, che ammette, fino all'approvazione del piano per il parco «Costa Ripagnola» e salvi eventuali vincoli maggiormente restrittivi, la realizzazione di determinati interventi edilizi. In particolare, la prima disposizione ammette limitatamente alla zona 2 dell'istituito parco naturale regionale «Costa Ripagnola», la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia, mente la seconda consente, nelle zone 1 e 2, la realizzazione di interventi di ristrutturazione dei fabbricati esistenti e legittimi, privi di valore storico-documentale, e nella zona 3 anche la realizzazione degli interventi di nuova costruzione, tra i quali sono compresi la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati e l'ampliamento di quelli esistenti. Entrambe le disposizioni impugnate dal Governo violano la normativa di tutela della fascia costiera contenuta nella scheda PAE 008, parte integrante del PPTR, in contrasto con il principio di sovraordinazione della pianificazione paesaggistica, introducendo un trattamento peggiorativo del bene paesaggistico parco «Costa Ripagnola».
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 9, comma 1, lett. f) e g), della legge reg. Puglia n. 30 del 2020, che ammette, fino all'approvazione del piano per il parco «Costa Ripagnola» e salvi eventuali vincoli maggiormente restrittivi, la realizzazione di determinati interventi edilizi. In particolare, la prima disposizione ammette limitatamente alla zona 2 dell'istituito parco naturale regionale «Costa Ripagnola», la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia, mente la seconda consente, nelle zone 1 e 2, la realizzazione di interventi di ristrutturazione dei fabbricati esistenti e legittimi, privi di valore storico-documentale, e nella zona 3 anche la realizzazione degli interventi di nuova costruzione, tra i quali sono compresi la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati e l'ampliamento di quelli esistenti. Entrambe le disposizioni impugnate dal Governo violano la normativa di tutela della fascia costiera contenuta nella scheda PAE 008, parte integrante del PPTR, in contrasto con il principio di sovraordinazione della pianificazione paesaggistica, introducendo un trattamento peggiorativo del bene paesaggistico parco «Costa Ripagnola».
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
21/09/2020
n. 30
art. 9
co. 1
legge della Regione Puglia
21/09/2020
n. 30
art. 9
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte