Sentenza 224/1994 (ECLI:IT:COST:1994:224)
Massima numero 20816
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
26/05/1994; Decisione del
26/05/1994
Deposito del 08/06/1994; Pubblicazione in G. U. 15/06/1994
Titolo
SENT. 224/94 G. BANCA - TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA - COMPETENZE DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE - INDEROGABILITA', PER QUESTE ULTIME, DI DISPOSIZIONI DELLO STESSO TESTO UNICO - LESIONE, LAMENTATA IN RICORSO DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE, DELLE COMPETENZE REGIONALI E PROVINCIALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 224/94 G. BANCA - TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA - COMPETENZE DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE - INDEROGABILITA', PER QUESTE ULTIME, DI DISPOSIZIONI DELLO STESSO TESTO UNICO - LESIONE, LAMENTATA IN RICORSO DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE, DELLE COMPETENZE REGIONALI E PROVINCIALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 159, terzo e quarto comma, t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. n. 385 del 1993), il quale stabilisce - conformemente all'art. 46, terzo comma, d.lgs. n. 481 del 1992 - l'inderogabilita' da parte delle leggi regionali e provinciali, di alcune disposizioni della disciplina statale (quali quelle di cui agli artt. 15, 16, 26 e 47 dello stesso testo unico) piu' strettamente connesse alla realizzazione dei principi di concorrenza e di sana gestione dell'impresa bancaria, non viola le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, poiche' ha inteso solo applicare al settore creditizio il meccanismo di recepimento della direttiva comunitaria 89/646, da parte di tali enti di autonomia, introdotto dall' art. 9, l. n. 86 del 1989. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 5, n. 3, 16, primo comma, dello Statuto speciale per il Trentino- Alto Adige - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 159, terzo e quarto comma, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385). red.: A.M.M. rev.: S.P.
L'art. 159, terzo e quarto comma, t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. n. 385 del 1993), il quale stabilisce - conformemente all'art. 46, terzo comma, d.lgs. n. 481 del 1992 - l'inderogabilita' da parte delle leggi regionali e provinciali, di alcune disposizioni della disciplina statale (quali quelle di cui agli artt. 15, 16, 26 e 47 dello stesso testo unico) piu' strettamente connesse alla realizzazione dei principi di concorrenza e di sana gestione dell'impresa bancaria, non viola le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, poiche' ha inteso solo applicare al settore creditizio il meccanismo di recepimento della direttiva comunitaria 89/646, da parte di tali enti di autonomia, introdotto dall' art. 9, l. n. 86 del 1989. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 5, n. 3, 16, primo comma, dello Statuto speciale per il Trentino- Alto Adige - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 159, terzo e quarto comma, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385). red.: A.M.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 5
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
co. 1
Altri parametri e norme interposte