Sentenza 224/1994 (ECLI:IT:COST:1994:224)
Massima numero 20818
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
26/05/1994; Decisione del
26/05/1994
Deposito del 08/06/1994; Pubblicazione in G. U. 15/06/1994
Titolo
SENT. 224/94 I. BANCA - TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA - COMPETENZA DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE - PARERE VINCOLANTE DELLA BANCA D'ITALIA SU PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DELLE REGIONI CONCERNENTI L'ATTIVITA' BANCARIA E RICONOSCIMENTO DI INDEROGABILITA' PER ESSE DI DISPOSIZIONI DELLO STESSO TESTO UNICO - ECCESSO DI DELEGA IN RELAZIONE ALL'ART. 46, D.LGS. N. 481 DEL 1992 - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 224/94 I. BANCA - TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA - COMPETENZA DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE - PARERE VINCOLANTE DELLA BANCA D'ITALIA SU PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DELLE REGIONI CONCERNENTI L'ATTIVITA' BANCARIA E RICONOSCIMENTO DI INDEROGABILITA' PER ESSE DI DISPOSIZIONI DELLO STESSO TESTO UNICO - ECCESSO DI DELEGA IN RELAZIONE ALL'ART. 46, D.LGS. N. 481 DEL 1992 - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E' da escludersi che l'art. 159, t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. n. 385 del 1993), sia lesivo dell'art. 76, Cost. per aver esteso la necessita' del parere vincolante della Banca d'Italia, in ordine a disposizioni concernenti provvedimenti in materia bancaria di competenza delle regioni a statuto speciale e per aver reso inderogabili per queste ultime tale parere, oltre le previsioni di cui all'art. 46, secondo e terzo comma, d.lgs. n. 481 del 1992. Nel primo caso, infatti, le disposizioni menzionate dalla norma impugnata, per quanto non espressamente richiamate dal detto art. 46, secondo comma, costituiscono specificazioni delle fattispecie piu' generali previste dagli artt. 21, primo comma, e 25, primo comma, stesso d.lgs. n. 481 del 1992, per cui possono essere ricondotte entro i limiti della delega conferita al Governo con l'art. 25, secondo comma, l. n. 142 del 1992, per coordinare le norme di attuazione della direttiva 89/646 con altre disposizioni vigenti in materia. Nel secondo caso, invece, la predetta inderogabilita' puo' trovare la sua spiegazione nelle stesse caratteristiche del limite in questione, dal momento che questo e' stato definitivamente attuato, non piu' da una fonte regionale, come previsto dal gia' citato art. 46, secondo comma, ma immediatamente da una fonte statale. (Non fondatezza - in riferimento all' art. 76, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell' art. 159, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385). red.: A.M.M. rev.: S.P.
E' da escludersi che l'art. 159, t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. n. 385 del 1993), sia lesivo dell'art. 76, Cost. per aver esteso la necessita' del parere vincolante della Banca d'Italia, in ordine a disposizioni concernenti provvedimenti in materia bancaria di competenza delle regioni a statuto speciale e per aver reso inderogabili per queste ultime tale parere, oltre le previsioni di cui all'art. 46, secondo e terzo comma, d.lgs. n. 481 del 1992. Nel primo caso, infatti, le disposizioni menzionate dalla norma impugnata, per quanto non espressamente richiamate dal detto art. 46, secondo comma, costituiscono specificazioni delle fattispecie piu' generali previste dagli artt. 21, primo comma, e 25, primo comma, stesso d.lgs. n. 481 del 1992, per cui possono essere ricondotte entro i limiti della delega conferita al Governo con l'art. 25, secondo comma, l. n. 142 del 1992, per coordinare le norme di attuazione della direttiva 89/646 con altre disposizioni vigenti in materia. Nel secondo caso, invece, la predetta inderogabilita' puo' trovare la sua spiegazione nelle stesse caratteristiche del limite in questione, dal momento che questo e' stato definitivamente attuato, non piu' da una fonte regionale, come previsto dal gia' citato art. 46, secondo comma, ma immediatamente da una fonte statale. (Non fondatezza - in riferimento all' art. 76, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell' art. 159, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385). red.: A.M.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte