Sentenza 225/1994 (ECLI:IT:COST:1994:225)
Massima numero 20782
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PESCATORE  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  26/05/1994;  Decisione del  26/05/1994
Deposito del 08/06/1994; Pubblicazione in G. U. 15/06/1994
Massime associate alla pronuncia:  23105


Titolo
SENT. 225/94 B. LAVORO (RAPPORTO DI) - DIRIGENTI - LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - LIMITI DI ETA' - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE PER LA PROSECUZIONE DEL RAPPORTO OLTRE DETTI LIMITI - LICENZIAMENTO PER IL SOLO MOTIVO DELL'AVVENUTO COMPIMENTO DELL'ETA' PENSIONABILE - RITENUTA POSSIBILITA' DI INTIMARLO - CONSEGUENTE DENUNCIATA INCOERENZA DELLA NORMATIVA, CON LESIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E TUTELA PREVIDENZIALE - NON CONDIVISIBILITA', ALLA LUCE DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CASSAZIONE, DELLA PREMESSA INTERPRETATIVA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
Il combinato disposto degli artt. 2118 cod. civ., 6, quarto comma, del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791 - convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n. 54 - e 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sebbene non sia di ostacolo al licenziamento 'ad nutum' del dirigente che abbia esercitato l'opzione per la continuazione del suo rapporto di lavoro oltre il limite dell'eta' pensionabile (in quanto, per costante orientamento giurisprudenziale, che concreta un diritto vivente, siffatto esercizio non esclude che il rapporto di lavoro in regime opzionale prosegua con le medesime caratteristiche che gli erano antecedentemente proprie, ivi compresa, nel caso dei dirigenti, quella della libera recedibilita'), preclude, tuttavia, il licenziamento sorretto dal solo motivo dell'avvenuto compimento dell'eta' pensionabile e ne implica la nullita' (con onere per il lavoratore, che assuma sussistente tale ipotesi, di fornire la relativa prova). Va quindi respinta la censura di incostituzionalita' avanzata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., relativamente al succitato disposto combinato di norme, nell'erroneo presupposto della sua idoneita' a consentire il licenziamento per superamento dei limiti di eta' ad onta dell'avvenuta opzione. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., del combinato disposto degli artt. 2118 cod. civ., 6, quarto comma, d.l. 22 diecmbre 1981, n. 791, e 10, l. 15 luglio 1966, n. 604). - Su analoga questione v. S. n. 309/1992, riguardo alla quale v. anche la precedente massima A. red.: S.E. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte