Sentenza 225/1994 (ECLI:IT:COST:1994:225)
Massima numero 23105
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PESCATORE - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
26/05/1994; Decisione del
26/05/1994
Deposito del 08/06/1994; Pubblicazione in G. U. 15/06/1994
Massime associate alla pronuncia:
20782
Titolo
SENT. 225/94 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PROCESSO 'A QUO' - RIPROPOSIZIONE DELLA QUESTIONE NEL CORSO DELLO STESSO GRADO DI GIUDIZIO - PRECLUSIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.
SENT. 225/94 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PROCESSO 'A QUO' - RIPROPOSIZIONE DELLA QUESTIONE NEL CORSO DELLO STESSO GRADO DI GIUDIZIO - PRECLUSIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.
Testo
Come la Corte ha piu' volte affermato, nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, l'effetto preclusivo previsto, in forza del principio del 'ne bis in idem', dall'art. 24, secondo comma, legge n. 87 del 1953, alla riproposizione di questioni nel corso dello stesso giudizio, deve ritenersi operante soltanto allorche' risultino identici tutti e tre gli elementi che compongono la questione (norme impugnate, profili di incostituzionalita' dedotti, argomentazioni svolte a sostegno della ritenuta incostituzionalita'). (Nella specie, riguardo alla questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti del combinato disposto degli artt. 2118 cod. civ., 6, quarto comma, del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, e 10 della legge 26 febbraio 1966, n. 604, riguardo ai limiti entro i quali puo' ritenersi consentito il licenziamento del dirigente che abbia optato per la continuazione del rapporto di lavoro oltre l'eta' pensionabile, la Corte, non ricorrendo le su richiamate condizioni, ha respinto la eccezione di inammissibilita' avanzata dalla difesa di una delle parti, in base all'assunto che la questione in oggetto sarebbe gia' stata sollevata nel corso dello stesso giudizio e dalla Corte gia' esaminata nella sentenza n. 309 del 1992). - Nello stesso senso, S. nn. 257/1991 e 55/1968. Con riferimento alla fattispecie, v. S. n. 309/1992, gia' citata nel testo. red.: S.E. rev.: S.P.
Come la Corte ha piu' volte affermato, nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, l'effetto preclusivo previsto, in forza del principio del 'ne bis in idem', dall'art. 24, secondo comma, legge n. 87 del 1953, alla riproposizione di questioni nel corso dello stesso giudizio, deve ritenersi operante soltanto allorche' risultino identici tutti e tre gli elementi che compongono la questione (norme impugnate, profili di incostituzionalita' dedotti, argomentazioni svolte a sostegno della ritenuta incostituzionalita'). (Nella specie, riguardo alla questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti del combinato disposto degli artt. 2118 cod. civ., 6, quarto comma, del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, e 10 della legge 26 febbraio 1966, n. 604, riguardo ai limiti entro i quali puo' ritenersi consentito il licenziamento del dirigente che abbia optato per la continuazione del rapporto di lavoro oltre l'eta' pensionabile, la Corte, non ricorrendo le su richiamate condizioni, ha respinto la eccezione di inammissibilita' avanzata dalla difesa di una delle parti, in base all'assunto che la questione in oggetto sarebbe gia' stata sollevata nel corso dello stesso giudizio e dalla Corte gia' esaminata nella sentenza n. 309 del 1992). - Nello stesso senso, S. nn. 257/1991 e 55/1968. Con riferimento alla fattispecie, v. S. n. 309/1992, gia' citata nel testo. red.: S.E. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 24
co. 2