Ordinanza 228/1994 (ECLI:IT:COST:1994:228)
Massima numero 20850
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  26/05/1994;  Decisione del  26/05/1994
Deposito del 08/06/1994; Pubblicazione in G. U. 15/06/1994
Massime associate alla pronuncia:  20851


Titolo
ORD. 228/94 A. PROCESSO CIVILE - CONTROVERSIE INNANZI AL PRETORE E AL CONCILIATORE - POSSIBILITA', PER LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, DI ESSERE RAPPRESENTATE IN GIUDIZIO DA PROPRI FUNZIONARI - PROSPETTATA VIOLAZIONE DELLA PRESCRIZIONE DELL'ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE E DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Allorche', a norma dell'art. 3 del r.d. 30 gennaio 1933, n. 1611, le Amministrazioni dello Stato, nelle controversie innanzi alle preture e agli uffici di conciliazione, sono rappresentate da propri funzionari, l'Amministrazione - come ritenuto dalla giurisprudenza - in ragione del rapporto organico che con essi intercorre, sta in giudizio personalmente. Pertanto, dato che nella fattispecie non vi e' affatto una generale e indiscriminata autorizzazione all'esercizio dello 'ius postulandi' senza il previo esame di Stato, non e' ravvisabile, nella citata previsione, ne' una violazione della prescrizione della norma che tale esame prescrive per l'abilitazione all'esercizio professionale, ne' una disciplina ingiustificatamente differenziata lesiva del principio di eguaglianza. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 33, comma quinto, e 3 Cost., dell'art. 3, r.d. 30 gennaio 1933, n. 1611). - Cassazione, 22 gennaio 1980, n. 485. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 33  co. 5

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte