Sentenza 251/2021 (ECLI:IT:COST:2021:251)
Massima numero 44414
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
10/11/2021; Decisione del
10/11/2021
Deposito del 23/12/2021; Pubblicazione in G. U. 29/12/2021
Titolo
Ambiente - Aree protette, parchi e riserve naturali - Norme della Regione Puglia - Istituzione del parco naturale regionale "Costa Ripagnola" - Possibili autorizzazioni a determinati interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici esistenti nella misura massima del 15 per cento della loro superficie utile - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela del paesaggio - Illegittimità costituzionale parziale. (Classif. 010002).
Ambiente - Aree protette, parchi e riserve naturali - Norme della Regione Puglia - Istituzione del parco naturale regionale "Costa Ripagnola" - Possibili autorizzazioni a determinati interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici esistenti nella misura massima del 15 per cento della loro superficie utile - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela del paesaggio - Illegittimità costituzionale parziale. (Classif. 010002).
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 9, comma 1, lett. h), della legge reg. Puglia n. 30 del 2020, limitatamente alle parole «la realizzazione di interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici esistenti nella misura del 15 per cento della loro superficie utile e». La disposizione impugnata dal Governo ammette con riguardo alle zone 2 e 3 e con riguardo alla zona 1 dell'istituito parco naturale regionale "Costa Ripagnola", limitatamente ai fabbricati di recente edificazione, non aventi valore storico-documentale, la realizzazione di interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici esistenti nella misura massima del 15 per cento della loro superficie utile, nonché la realizzazione di interventi di adeguamento tecnologico e/o igienico-sanitario. In tal modo essa non prescrive il rispetto dei limiti di volumetria e delle ulteriori condizioni elencate dalla scheda PAE 008 per la trasformazione di manufatti legittimamente esistenti, oltre a non escludere per le zone 2 e 3 la demolizione e ricostruzione di manufatti di particolare valore storico e identitario (eccezione prevista dalla scheda PAE 008).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 9, comma 1, lett. h), della legge reg. Puglia n. 30 del 2020, limitatamente alle parole «la realizzazione di interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici esistenti nella misura del 15 per cento della loro superficie utile e». La disposizione impugnata dal Governo ammette con riguardo alle zone 2 e 3 e con riguardo alla zona 1 dell'istituito parco naturale regionale "Costa Ripagnola", limitatamente ai fabbricati di recente edificazione, non aventi valore storico-documentale, la realizzazione di interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici esistenti nella misura massima del 15 per cento della loro superficie utile, nonché la realizzazione di interventi di adeguamento tecnologico e/o igienico-sanitario. In tal modo essa non prescrive il rispetto dei limiti di volumetria e delle ulteriori condizioni elencate dalla scheda PAE 008 per la trasformazione di manufatti legittimamente esistenti, oltre a non escludere per le zone 2 e 3 la demolizione e ricostruzione di manufatti di particolare valore storico e identitario (eccezione prevista dalla scheda PAE 008).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
21/09/2020
n. 30
art. 9
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte