Ordinanza 228/1994 (ECLI:IT:COST:1994:228)
Massima numero 20851
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
26/05/1994; Decisione del
26/05/1994
Deposito del 08/06/1994; Pubblicazione in G. U. 15/06/1994
Massime associate alla pronuncia:
20850
Titolo
ORD. 228/94 B. PROCESSO CIVILE - CONTROVERSIE INNANZI AL PRETORE E AL CONCILIATORE - POSSIBILITA', PER LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, DI ESSERE RAPPRESENTATE IN GIUDIZIO DA PROPRI FUNZIONARI - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 228/94 B. PROCESSO CIVILE - CONTROVERSIE INNANZI AL PRETORE E AL CONCILIATORE - POSSIBILITA', PER LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, DI ESSERE RAPPRESENTATE IN GIUDIZIO DA PROPRI FUNZIONARI - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Con l'ammettere, in generale, la rappresentanza in giudizio delle amministrazioni dello Stato a mezzo di propri funzionari per tutte le materie di competenza del pretore e del giudice conciliatore senza la specifica autorizzazione del giudice adito richiesta, dagli artt. 82 e 417 cod. proc. civ., per le parti diverse dalle pubbliche amministrazioni, l'art. 3 del r.d. 30 gennaio 1933, n. 1611, assicura non di meno a queste ultime un adeguato patrocinio. Poiche' la difesa personale che in tal modo si esercita e' espressione di una libera scelta, non e' certo escluso, infatti, che l'Amministrazione, anche nei giudizi suddetti, possa avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, la quale, peraltro, perche' l'Amministrazione possa determinarsi ad essere rappresentata da propri funzionari, e' previsto che venga previamente intesa. Inoltre i funzionari ai quali puo' essere affidata la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione, devono esprimere, in ragione sia della loro qualifica che dell'incardinamento nel ruolo organico, una elevata professsionalita' ed una particolare esperienza. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 3 del r.d. 30 gennaio 1933. n. 1611). red.: S.P.
Con l'ammettere, in generale, la rappresentanza in giudizio delle amministrazioni dello Stato a mezzo di propri funzionari per tutte le materie di competenza del pretore e del giudice conciliatore senza la specifica autorizzazione del giudice adito richiesta, dagli artt. 82 e 417 cod. proc. civ., per le parti diverse dalle pubbliche amministrazioni, l'art. 3 del r.d. 30 gennaio 1933, n. 1611, assicura non di meno a queste ultime un adeguato patrocinio. Poiche' la difesa personale che in tal modo si esercita e' espressione di una libera scelta, non e' certo escluso, infatti, che l'Amministrazione, anche nei giudizi suddetti, possa avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, la quale, peraltro, perche' l'Amministrazione possa determinarsi ad essere rappresentata da propri funzionari, e' previsto che venga previamente intesa. Inoltre i funzionari ai quali puo' essere affidata la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione, devono esprimere, in ragione sia della loro qualifica che dell'incardinamento nel ruolo organico, una elevata professsionalita' ed una particolare esperienza. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 3 del r.d. 30 gennaio 1933. n. 1611). red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte