Ordinanza 230/1994 (ECLI:IT:COST:1994:230)
Massima numero 20682
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PESCATORE - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
26/05/1994; Decisione del
26/05/1994
Deposito del 08/06/1994; Pubblicazione in G. U. 15/06/1994
Massime associate alla pronuncia:
20684
Titolo
ORD. 230/94 A. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - DECRETI DELEGATI CONCERNENTI DISPOSIZIONI PER LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA E L'ORGANIZZAZIONE DELLO STESSO - DIFFERIMENTO DELL'OPERATIVITA' DELLE NUOVE NORME SUL PROCESSO TRIBUTARIO ALLA DATA DELL'INSEDIAMENTO DELLE (NUOVE) COMMISSIONI PROVINCIALI E REGIONALI - ASSERITA VIOLAZIONE DELLA LEGGE DI DELEGA - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - REIEZIONE.
ORD. 230/94 A. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - DECRETI DELEGATI CONCERNENTI DISPOSIZIONI PER LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA E L'ORGANIZZAZIONE DELLO STESSO - DIFFERIMENTO DELL'OPERATIVITA' DELLE NUOVE NORME SUL PROCESSO TRIBUTARIO ALLA DATA DELL'INSEDIAMENTO DELLE (NUOVE) COMMISSIONI PROVINCIALI E REGIONALI - ASSERITA VIOLAZIONE DELLA LEGGE DI DELEGA - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - REIEZIONE.
Testo
La questione di legittimita' costituzionale in via incidentale - in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, in relazione all'art. 30 legge 30 dicembre 1991 n. 413 - dell'art. 80, secondo comma, decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, nella parte in cui prevede che le disposizioni del decreto stesso, benche' in vigore nel termine ordinario di vacazione, hanno effetto dalla data d'insediamento delle (nuove) Commissioni tributarie provinciali e regionali, in base all'assunto che di tale differimento della operativita' delle nuove norme sul processo tributario non vi sarebbe previsione alcuna nella legge di delega, e' ammissibile, perche' scopo precipuo della proposta censura e' quello di determinare una efficacia immediata della innovata disciplina del contenzioso tributario onde consentirne l'applicabilita' anche da parte delle esistenti Commissioni tributarie. red.: F.S. rev.: S.P.
La questione di legittimita' costituzionale in via incidentale - in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, in relazione all'art. 30 legge 30 dicembre 1991 n. 413 - dell'art. 80, secondo comma, decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, nella parte in cui prevede che le disposizioni del decreto stesso, benche' in vigore nel termine ordinario di vacazione, hanno effetto dalla data d'insediamento delle (nuove) Commissioni tributarie provinciali e regionali, in base all'assunto che di tale differimento della operativita' delle nuove norme sul processo tributario non vi sarebbe previsione alcuna nella legge di delega, e' ammissibile, perche' scopo precipuo della proposta censura e' quello di determinare una efficacia immediata della innovata disciplina del contenzioso tributario onde consentirne l'applicabilita' anche da parte delle esistenti Commissioni tributarie. red.: F.S. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 30/12/1991
n. 413
art. 30