Sentenza 231/1994 (ECLI:IT:COST:1994:231)
Massima numero 20705
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  06/06/1994;  Decisione del  06/06/1994
Deposito del 10/06/1994; Pubblicazione in G. U. 15/06/1994
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 231/94. ESECUZIONE FORZATA PER OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - SEQUESTRI E PIGNORAMENTI A CARICO DEI DIPENDENTI DELLO STATO - ESECUZIONE PRESSO L'"ISPETTORATO GENERALE PER IL CREDITO AI DIPENDENTI DELLO STATO" DEL MINISTERO DEL TESORO, ANZICHE' PRESSO L'ORGANO DELL'AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL POTERE DI DISPORRE LA SPESA - CONSEGUENTE ACCENTRAMENTO IN CAPO AL PRETORE DI ROMA DELLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE PER QUALSIASI CAUSA SORTA AL RIGUARDO IN AMBITO NAZIONALE - INGIUSTIFICATA DEROGA AI CRITERI GENERALI IN TEMA DI COMPETENZA TERRITORIALE - LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA' - ASSORBIMENTO DEI RESTANTI PROFILI DENUNZIATI.

Testo
Non sussiste un interesse costituzionalmente rilevante che giustifichi la previsione, nell'impugnato art. 3 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, dell'esecuzione dei sequestri e dei pignoramenti a carico dei dipendenti statali presso l'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato del Ministero del tesoro, anziche' presso l'organo dell'amministrazione titolare del potere di disporre la spesa, ne' quindi l'accentramento - che ne e' immediata conseguenza e su cui in particolare si appuntano le censure del giudice 'a quo' - della competenza giurisdizionale su tutte le cause sorte al riguardo in ambito nazionale in capo al Pretore di Roma. Non vale infatti in proposito far richiamo alla unitaria personalita' dello Stato, sotto l'aspetto strutturale e funzionale, essendo tale concezione ormai superata dal carattere pluralistico assunto da quest'ultimo nella evoluzione normativa, come attestato in tema di notificazioni di crediti nei confronti dello Stato, gia' dall'art. 69, r.d. n. 2440 del 1923 e di pagamento di competenze agli impiegati delle amministrazioni periferiche statali, soprattutto dal d.P.R. n. 653 del 1956. Pertanto, alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte, secondo la quale eventuali discipline differenziate sulla competenza giudiziaria territoriale devono essere sorrette da un apprezzabile interesse pubblico e sopratutto non compromettere il diritto di difesa, principio fondamentale dell'ordinamento costituzionale, la norma in questione - assorbiti i restanti profili denunciati - va riconosciuta lesiva dell'art. 24 Cost. e conseguentemente dichiarata, 'in parte qua', illegittima. - Sul diritto di difesa e sull'ammissibilita' di deroghe alle norme sulla competenza v., rispettivamente, S. n. 18/1982 e S. nn. 369/1993, 189/1992, 477/1991, 117/1990, 4/1969; sulla moderna concezione della p.a., v., fra le altre, S. n. 878/1988. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte