Sentenza 232/1994 (ECLI:IT:COST:1994:232)
Massima numero 20729
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
06/06/1994; Decisione del
06/06/1994
Deposito del 10/06/1994; Pubblicazione in G. U. 15/06/1994
Titolo
SENT. 232/94 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ATTO DI COSTITUZIONE DELLA PARTE - MANCATO RISPETTO DEI TERMINI - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 232/94 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ATTO DI COSTITUZIONE DELLA PARTE - MANCATO RISPETTO DEI TERMINI - INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' inammissibile l'atto di costituzione della parte nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, quando l'atto viene depositato oltre il termine previsto dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e dall'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. red.: F.S. rev.: S.P.
E' inammissibile l'atto di costituzione della parte nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, quando l'atto viene depositato oltre il termine previsto dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e dall'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. red.: F.S. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 25
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 3