Sentenza 232/1994 (ECLI:IT:COST:1994:232)
Massima numero 20730
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
06/06/1994; Decisione del
06/06/1994
Deposito del 10/06/1994; Pubblicazione in G. U. 15/06/1994
Titolo
SENT. 232/94 B. ARBITRATO - ARBITRATO OBBLIGATORIO IN MATERIA DI IMPOSTE COMUNALI SULLA PUBBLICITA' E DI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DELLA STATUALITA' DELLA GIURISDIZIONE CON INCIDENZA SUL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 232/94 B. ARBITRATO - ARBITRATO OBBLIGATORIO IN MATERIA DI IMPOSTE COMUNALI SULLA PUBBLICITA' E DI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DELLA STATUALITA' DELLA GIURISDIZIONE CON INCIDENZA SUL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Come in piu' occasioni affermato dalla Corte, l'istituto dell'arbitrato non e' costituzionalmente illegittimo, nel nostro ordinamento, esclusivamente nelle ipotesi in cui ad esso si ricorra per concorde volonta' delle parti: soltanto in tali circostanze, infatti, sono consentite deroghe al fondamentale principio della statualita' della giurisdizione. Pertanto, poiche' in materia di revisione delle misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti per il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e dei diritti sulle pubbliche affissioni il rinvio delle relative controversie ad una commissione arbitrale stabilita per legge e' operato direttamente dalla legge medesima, prescindendo da qualsiasi eventuale contrario avviso di una o di entrambe le parti interessate, deve essere dichiarato incostituzionale, per violazione degli artt. 102, primo comma, e 24 Cost., l'art. 18, quinto comma, del d.l. 31 agosto 1987 n. 359, conv. in l. 29 ottobre 1987 n. 400, nella parte in cui demanda alla commissione arbitrale prevista dall'art. 1 del r.d.l. 25 gennaio 1931, n. 36 conv., in l. 9 aprile 1931, n. 460, la revisione delle misure di cui allo stesso articolo 18. - Sull'istituto dell'arbitrato: S nn. 206/1994 e 49/1994. red.: F.S. rev.: S.P.
Come in piu' occasioni affermato dalla Corte, l'istituto dell'arbitrato non e' costituzionalmente illegittimo, nel nostro ordinamento, esclusivamente nelle ipotesi in cui ad esso si ricorra per concorde volonta' delle parti: soltanto in tali circostanze, infatti, sono consentite deroghe al fondamentale principio della statualita' della giurisdizione. Pertanto, poiche' in materia di revisione delle misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti per il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e dei diritti sulle pubbliche affissioni il rinvio delle relative controversie ad una commissione arbitrale stabilita per legge e' operato direttamente dalla legge medesima, prescindendo da qualsiasi eventuale contrario avviso di una o di entrambe le parti interessate, deve essere dichiarato incostituzionale, per violazione degli artt. 102, primo comma, e 24 Cost., l'art. 18, quinto comma, del d.l. 31 agosto 1987 n. 359, conv. in l. 29 ottobre 1987 n. 400, nella parte in cui demanda alla commissione arbitrale prevista dall'art. 1 del r.d.l. 25 gennaio 1931, n. 36 conv., in l. 9 aprile 1931, n. 460, la revisione delle misure di cui allo stesso articolo 18. - Sull'istituto dell'arbitrato: S nn. 206/1994 e 49/1994. red.: F.S. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 102
co. 1
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte