Sentenza 232/1994 (ECLI:IT:COST:1994:232)
Massima numero 20731
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  06/06/1994;  Decisione del  06/06/1994
Deposito del 10/06/1994; Pubblicazione in G. U. 15/06/1994
Massime associate alla pronuncia:  20729  20730


Titolo
SENT. 232/94 C. ARBITRATO - ARBITRATO OBBLIGATORIO IN MATERIA DI IMPOSTE COMUNALI SULLA PUBBLICITA' E DI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - COMPOSIZIONE DELLA PREVISTA COMMISSIONE ARBITRALE - ATTRIBUZIONE DELLA PRESIDENZA DELLO STESSO ALL'INTENDENTE DI FINANZA - RILEVATA MANCANZA, TRATTANDOSI DI UN ORGANO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA E IMPARZIALITA' RICHIESTI PER GLI ORGANI GIUDICANTI DAI PRECETTI COSTITUZIONALI - QUESTIONE PRIVA DI RAGION D'ESSERE IN SEGUITO ALLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA' DELLA STESSA PREVISIONE, NELLA MATERIA 'DE QUA', DEL GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE.

Testo
In seguito alla pronuncia della Corte con cui e' stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, e quindi non piu' applicabile, ;'art. 18, quinto comma, del d.l. 31 agosto 1987, n. 359, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 400, nella parte in cui demanda alla commissione arbitrale prevista dall'art. 1 del r.d.l. 25 gennaio 1931, n. 36 (convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460), la questione sollevata, nei confronti del citato art. 1, riguardo alla composizione della commissione, non ha piu' ragion d'essere. red.: F.S. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 102  co. 1

Altri parametri e norme interposte