Sentenza 233/1994 (ECLI:IT:COST:1994:233)
Massima numero 20565
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
06/06/1994; Decisione del
06/06/1994
Deposito del 10/06/1994; Pubblicazione in G. U. 15/06/1994
Titolo
SENT. 233/94 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO DELLO STATO AVVERSO LEGGI REGIONALI - DELIBERA AUTORIZZATIVA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - CONTENUTO NECESSARIO E SUFFICIENTE - INDICAZIONE, IN AGGIUNTA ALLE NORME IMPUGNATE, DEI MOTIVI POSTI A BASE DELL'IMPUGNATIVA - MODALITA' E CRITERI - FATTISPECIE CONCRETA DI AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE SOLLEVATA.
SENT. 233/94 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO DELLO STATO AVVERSO LEGGI REGIONALI - DELIBERA AUTORIZZATIVA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - CONTENUTO NECESSARIO E SUFFICIENTE - INDICAZIONE, IN AGGIUNTA ALLE NORME IMPUGNATE, DEI MOTIVI POSTI A BASE DELL'IMPUGNATIVA - MODALITA' E CRITERI - FATTISPECIE CONCRETA DI AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE SOLLEVATA.
Testo
La delibera con cui il Consiglio dei ministri autorizza il ricorso in via principale alla Corte costituzionale non deve soltanto contenere i necessari e adeguati riferimenti alla normativa impugnata, ma deve indicare (sia pure concisamente) i motivi posti dal Governo a base, prima, del rinvio al Consiglio regionale, e, successivamente, del ricorso alla Corte: deve cioe' - seppur non rigorosamente completa e dettagliata - contenere elementi tali da consentire (all'Avvocatura dello Stato e poi alla Corte) di comprendere la portata della volonta' del Consiglio dei ministri, deducendo eventualmente la questione di costituzionalita' dalla puntuale indicazione (oltre che della normativa impugnata) dei parametri costituzionali violati, oppure precisando o desumendo detti parametri dalla chiara determinazione della questione che si intende sollevare, o ancora integrando tale motivazione con quella contenuta nel precedente provvedimento di rinvio al Consiglio regionale. (Alla stregua di tali criteri, la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso governativo avverso la delibera legislativa della Regione Trentino-Alto Adige riapprovata il 24 settembre 1993, sul riflesso che la delibera adottata dal Consiglio dei ministri in data 7 ottobre 1993 - integrata dalla precedente delibera di rinvio al Consiglio regionale - oltre a contenere precisi riferimenti alla normativa impugnata ed ai parametri costituzionali, indica concisamente la ragione della dedotta violazione degli artt. 62 e 102 dello Statuto speciale). red.: L.I. rev.: S.P.
La delibera con cui il Consiglio dei ministri autorizza il ricorso in via principale alla Corte costituzionale non deve soltanto contenere i necessari e adeguati riferimenti alla normativa impugnata, ma deve indicare (sia pure concisamente) i motivi posti dal Governo a base, prima, del rinvio al Consiglio regionale, e, successivamente, del ricorso alla Corte: deve cioe' - seppur non rigorosamente completa e dettagliata - contenere elementi tali da consentire (all'Avvocatura dello Stato e poi alla Corte) di comprendere la portata della volonta' del Consiglio dei ministri, deducendo eventualmente la questione di costituzionalita' dalla puntuale indicazione (oltre che della normativa impugnata) dei parametri costituzionali violati, oppure precisando o desumendo detti parametri dalla chiara determinazione della questione che si intende sollevare, o ancora integrando tale motivazione con quella contenuta nel precedente provvedimento di rinvio al Consiglio regionale. (Alla stregua di tali criteri, la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso governativo avverso la delibera legislativa della Regione Trentino-Alto Adige riapprovata il 24 settembre 1993, sul riflesso che la delibera adottata dal Consiglio dei ministri in data 7 ottobre 1993 - integrata dalla precedente delibera di rinvio al Consiglio regionale - oltre a contenere precisi riferimenti alla normativa impugnata ed ai parametri costituzionali, indica concisamente la ragione della dedotta violazione degli artt. 62 e 102 dello Statuto speciale). red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 62
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 102
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 31
legge 23/08/1988
n. 400
art. 2 lett. d)