Sentenza 233/1994 (ECLI:IT:COST:1994:233)
Massima numero 20566
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
06/06/1994; Decisione del
06/06/1994
Deposito del 10/06/1994; Pubblicazione in G. U. 15/06/1994
Titolo
SENT. 233/94 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO DELLO STATO AVVERSO LEGGI REGIONALI - FORMULAZIONE DEI MOTIVI - CORRISPONDENZA SOSTANZIALE CON I MOTIVI POSTI A BASE DEL RINVIO E CHIAREZZA SUFFICIENTE A CONSENTIRE L'INDIVIDUAZIONE DELLE CENSURE - NECESSITA' - FATTISPECIE CONCRETA DI AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE SOLLEVATA.
SENT. 233/94 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO DELLO STATO AVVERSO LEGGI REGIONALI - FORMULAZIONE DEI MOTIVI - CORRISPONDENZA SOSTANZIALE CON I MOTIVI POSTI A BASE DEL RINVIO E CHIAREZZA SUFFICIENTE A CONSENTIRE L'INDIVIDUAZIONE DELLE CENSURE - NECESSITA' - FATTISPECIE CONCRETA DI AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE SOLLEVATA.
Testo
I motivi del ricorso statale avverso la legge riapprovata dal consiglio regionale devono corrispondere, perlomeno in termini sostanziali, a quelli posti a base del precedente atto di rinvio, e devono essere individuabili con sufficiente chiarezza, tali cioe' da consentire alla Corte di determinare - ancorche' attraverso una certa elasticita' della motivazione a sostegno del ricorso - il 'thema' del contendere ed i parametri posti a base delle sollevate questioni di costituzionalita'. (Alla stregua di tali criteri, la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso governativo avverso la delibera legislativa della Regione Trentino-Alto Adige riapprovata il 24 settembre 1993, benche' i motivi fossero formulati in modo sintetico e non immuni da qualche lacuna o inesattezza). - Sulla corrispondenza tra motivi di ricorso e motivi di rinvio, v. S. n. 726/1988; sull'adeguata specificita' dei motivi del ricorso, v. S. nn. 369/1990, 484/1991, 392/1992. red.: L.I. rev.: S.P.
I motivi del ricorso statale avverso la legge riapprovata dal consiglio regionale devono corrispondere, perlomeno in termini sostanziali, a quelli posti a base del precedente atto di rinvio, e devono essere individuabili con sufficiente chiarezza, tali cioe' da consentire alla Corte di determinare - ancorche' attraverso una certa elasticita' della motivazione a sostegno del ricorso - il 'thema' del contendere ed i parametri posti a base delle sollevate questioni di costituzionalita'. (Alla stregua di tali criteri, la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso governativo avverso la delibera legislativa della Regione Trentino-Alto Adige riapprovata il 24 settembre 1993, benche' i motivi fossero formulati in modo sintetico e non immuni da qualche lacuna o inesattezza). - Sulla corrispondenza tra motivi di ricorso e motivi di rinvio, v. S. n. 726/1988; sull'adeguata specificita' dei motivi del ricorso, v. S. nn. 369/1990, 484/1991, 392/1992. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 62
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 102
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 31
legge 11/03/1953
n. 87
art. 34