Sentenza 251/2021 (ECLI:IT:COST:2021:251)
Massima numero 44415
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
10/11/2021; Decisione del
10/11/2021
Deposito del 23/12/2021; Pubblicazione in G. U. 29/12/2021
Titolo
Ambiente - Aree protette, parchi e riserve naturali - Norme della Regione Puglia - Istituzione del parco naturale regionale "Mar Piccolo" - Misure di salvaguardia - Possibilità di concedere, nelle zone 2 e 3 e fino all'approvazione del piano del parco, parziali deroghe ai divieti previsti per la realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela del paesaggio - Illegittimità costituzionale. (Classif. 010002).
Ambiente - Aree protette, parchi e riserve naturali - Norme della Regione Puglia - Istituzione del parco naturale regionale "Mar Piccolo" - Misure di salvaguardia - Possibilità di concedere, nelle zone 2 e 3 e fino all'approvazione del piano del parco, parziali deroghe ai divieti previsti per la realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela del paesaggio - Illegittimità costituzionale. (Classif. 010002).
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 26, comma 1, lett. h), della legge reg. Puglia n. 30 del 2020, che consente nell'istituito parco naturale regionale "Mar Piccolo", limitatamente alla zona 3, la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia. La disposizione impugnata dal Governo ammette gli interventi di ristrutturazione indicati senza escludere la demolizione e ricostruzione di manufatti di particolare valore storico e identitario, eccezione prevista dalla scheda PAE 140, e senza prescrivere il rispetto dei limiti di volumetria e delle ulteriori condizioni elencate dalla scheda considerata, parte integrante del PPTR.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 26, comma 1, lett. h), della legge reg. Puglia n. 30 del 2020, che consente nell'istituito parco naturale regionale "Mar Piccolo", limitatamente alla zona 3, la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia. La disposizione impugnata dal Governo ammette gli interventi di ristrutturazione indicati senza escludere la demolizione e ricostruzione di manufatti di particolare valore storico e identitario, eccezione prevista dalla scheda PAE 140, e senza prescrivere il rispetto dei limiti di volumetria e delle ulteriori condizioni elencate dalla scheda considerata, parte integrante del PPTR.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
21/09/2020
n. 30
art. 26
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte