Sentenza 251/2021 (ECLI:IT:COST:2021:251)
Massima numero 44415
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  10/11/2021;  Decisione del  10/11/2021
Deposito del 23/12/2021; Pubblicazione in G. U. 29/12/2021
Massime associate alla pronuncia:  44411  44412  44413  44414  44416  44417


Titolo
Ambiente - Aree protette, parchi e riserve naturali - Norme della Regione Puglia - Istituzione del parco naturale regionale "Mar Piccolo" - Misure di salvaguardia - Possibilità di concedere, nelle zone 2 e 3 e fino all'approvazione del piano del parco, parziali deroghe ai divieti previsti per la realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela del paesaggio - Illegittimità costituzionale. (Classif. 010002).

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 26, comma 1, lett. h), della legge reg. Puglia n. 30 del 2020, che consente nell'istituito parco naturale regionale "Mar Piccolo", limitatamente alla zona 3, la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia. La disposizione impugnata dal Governo ammette gli interventi di ristrutturazione indicati senza escludere la demolizione e ricostruzione di manufatti di particolare valore storico e identitario, eccezione prevista dalla scheda PAE 140, e senza prescrivere il rispetto dei limiti di volumetria e delle ulteriori condizioni elencate dalla scheda considerata, parte integrante del PPTR.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  21/09/2020  n. 30  art. 26  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte