Sentenza 233/1994 (ECLI:IT:COST:1994:233)
Massima numero 20567
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  06/06/1994;  Decisione del  06/06/1994
Deposito del 10/06/1994; Pubblicazione in G. U. 15/06/1994
Massime associate alla pronuncia:  20565  20566  20568


Titolo
SENT. 233/94 C. MINORANZE LINGUISTICHE - TUTELA COSTITUZIONALE - PORTATA E LIMITI - DIRITTO DELLE MINORANZE LINGUISTICHE AD ESPRIMERE LA PROPRIA RAPPRESENTANZA POLITICA - CONTEMPERAMENTO CON ALTRI VALORI COSTITUZIONALI - NECESSITA'.

Testo
La tutela costituzionale delle minoranze etnico-linguistiche (e, nella specie, di quelle tedesca e ladina) implica che ad esse sia garantito anche il diritto di esprimere in condizioni di effettiva parita' la propria rappresentanza politica, ma tale garanzia non puo' superare certi limiti, dovuti ad una serie di diverse considerazioni (anche di proporzionalita' numerica) e soprattutto al necessario contemperamento di questa esigenza con altri valori parimenti meritevoli di tutela (come il principio di pari efficacia di ciascun voto nella formazione degli organi elettivi). - Sul diritto delle minoranze linguistiche ad esprimere una propria rappresentanza politica, v. S. n. 438/1993; sulla possibilita' di un trattamento specificamente differenziato delle minoranze stesse, v. S. n. 86/1975; nel senso che l'art. 6 Cost. individua un interesse da perseguire ad opera della potesta' legislativa concorrente dello Stato e delle regioni, v. S. nn. 242/1989 e 289/1987. red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 6

Altri parametri e norme interposte