Sentenza 233/1994 (ECLI:IT:COST:1994:233)
Massima numero 20568
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  06/06/1994;  Decisione del  06/06/1994
Deposito del 10/06/1994; Pubblicazione in G. U. 15/06/1994
Massime associate alla pronuncia:  20565  20566  20567


Titolo
SENT. 233/94 D. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - MINORANZA LINGUISTICA LADINA - RAPPRESENTANZA NECESSARIA NEL CONSIGLIO PROVINCIALE E REGIONALE - PREVISIONE STATUTARIA RIFERITA AL SOLO GRUPPO LADINO STANZIATO NELLA PROVINCIA DI BOLZANO - ESTENSIONE, CON LEGGE REGIONALE, DELLA STESSA GARANZIA AL GRUPPO LADINO DELLA PROVINCIA DI TRENTO - VIOLAZIONE DEI LIMITI ENTRO CUI LA NORMA STATUTARIA DEROGA AL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI EGUAGLIANZA DEL VOTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La garanzia della necessaria rappresentanza della minoranza linguistica ladina nel consiglio provinciale e regionale a scapito di candidati che ottengano - in ipotesi - un maggior numero di voti, e' limitata dallo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (art. 62) alle popolazioni della provincia di Bolzano, e non puo' essere esteso dal legislatore regionale al gruppo ladino della provincia di Trento: infatti, la norma statutaria dispone - con la sua forza di fonte costituzionale - una deroga eccezionale e priva di 'vis expansiva' al principio fondamentale di eguaglianza del voto nella formazione degli organi elettivi (artt. 3 e 48 Cost., nonche' 25 dello Statuto), in esito a un bilanciamento di valori operato con riguardo a concrete circostanze, onde il contenuto della deroga non puo' essere ampliato se non mediante norme dotate anch' esse di forza costituzionale. Pertanto, la delibera legislativa della Regione Trentino-Alto Adige riapprovata il 24 settembre 1993 - diretta a consentire la rappresentanza delle popolazioni ladine della provincia di Trento nel consiglio provinciale e regionale - va dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione degli artt. 62 e 102 dello Statuto. - V. massima precedente (e richiami ivi indicati); sulla pari efficacia di ciascun voto nella formazione degli organi elettivi, v. S. nn. 60/1963 e 43/1961. red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 48

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 62

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 0

Altri parametri e norme interposte